Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, cosi' elencati nella allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto- legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195. TABELLA C ----> Vedere Tabella da Pag. 13 a Pag. 14 della G.U. <---- Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di ventitre dipendenti dalla S.r.l. "La Pulisan", occupati presso lo stabilimento di Ferro Sud S.p.a. di Matera, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 luglio 1991 al 17 gennaio 1992. Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di sessantacinque operai dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Spluga di Dubino Nuova Olonio (Sondrio), occupati presso lo stabilimento di Dubino Nuova Olonio (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali (3 giorni alla settimana a 8 ore giornaliere) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 27 settembre 1992. Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di ottantatre dipendenti dalla S.r.l. Maper G. di Canegrate (Milano), occupati presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (5 giorni settimanali - da lunedi' al venerdi' - a 4 ore giornaliere) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 1 novembre 1992. Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di trentacinque dipendenti dalla Co.Avi. Cooperativa a r.l. di S. Martino in Campo (Perugia), occupati presso lo stabilimento di S. Martino in Campo (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali distribuite su tre giornate lavorative, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 settembre 1990 al 3 settembre 1991. Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnato nei lavori per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), resisi disponibili dal 1 marzo 1991 al 10 agosto 1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del II lotto della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 giugno 1991. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma e' prolungata all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.