IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 21 dicembre 1991, n. 431, qui di seguito denominata
"legge" recante "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111  e
14  giugno  1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore
navalmeccanico ed armatoriale";
  Visto, in particolare, l'art. 2, secondo  comma,  della  legge  che
demanda  ad  apposito decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi su
proposta del Ministro  della  marina  mercantile,  la  determinazione
delle  modalita' di corresponsione da parte dello Stato delle rate di
ammortamento dei mutui ivi previsti, nonche'  l'individuazione  degli
istituti di credito che possono operare ai fini della legge stessa;
  Vista  la  proposta del Ministro della marina mercantile in data 13
febbraio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I mutui di cui all'art. 2, comma  1,  della  legge  possono  essere
accesi  con  gli  istituti  di  credito  statutariamente abilitati ad
effettuare operazioni della durata prevista dalla legge medesima.
  Gli istituti di credito che intendano operare nel settore in deroga
alle proprie norme statutarie e alle stesse condizioni degli istituti
di cui al precedente comma, saranno autorizzati,  su  richiesta,  dal
Ministro  del  tesoro,  previo  parere  del  Ministero  della  marina
mercantile.