IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 21 dicembre 1991, n. 431, qui di seguito denominata "legge" recante "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale"; Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, della legge che demanda ad apposito decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, la determinazione delle modalita' di corresponsione da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui ivi previsti, nonche' l'individuazione degli istituti di credito che possono operare ai fini della legge stessa; Vista la proposta del Ministro della marina mercantile in data 13 febbraio 1992; Decreta: Art. 1. I mutui di cui all'art. 2, comma 1, della legge possono essere accesi con gli istituti di credito statutariamente abilitati ad effettuare operazioni della durata prevista dalla legge medesima. Gli istituti di credito che intendano operare nel settore in deroga alle proprie norme statutarie e alle stesse condizioni degli istituti di cui al precedente comma, saranno autorizzati, su richiesta, dal Ministro del tesoro, previo parere del Ministero della marina mercantile.