IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di garantire la certezza dei rapporti  giuridici
tra la concessionaria telefonica, l'Azienda di Stato  per  i  servizi
telefonici e le utenze; 
  Ritenuto  altresi'  che  dalle   incertezze   potrebbero   derivare
ripercussioni negative in termini di investimenti e di occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le tariffe telefoniche, a decorrere dal 16 gennaio 1991  e  fino
all'adozione del nuovo provvedimento di adeguamento tariffario,  sono
regolate in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1991, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 12  del  15  gennaio  1991,  recante  adeguamento  delle
tariffe telefoniche nazionali.