IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici tra la concessionaria telefonica, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le utenze; Ritenuto altresi' che dalle incertezze potrebbero derivare ripercussioni negative in termini di investimenti e di occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le tariffe telefoniche, a decorrere dal 16 gennaio 1991 e fino all'adozione del nuovo provvedimento di adeguamento tariffario, sono regolate in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, recante adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.