IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Viste   le   proposte   formulate  dalla  commissione  ministeriale
costituita per la definizione dei  curricula  didattici  dei  diplomi
universitari in ingegneria;
  Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere alla  tabella
XXIX  del medesimo la tabella XXIX- bis, relativa ai corsi di diploma
universitario in:
   ingegneria aerospaziale;
   ingegneria biomedica;
   ingegneria chimica;
   ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
   ingegneria delle infrastrutture;
   ingegneria delle telecomunicazioni;
   ingegneria elettrica;
   ingegneria elettronica;
   ingegneria informatica e automatica;
   ingegneria logistica e della produzione;
   ingegneria meccanica;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i
diplomi universitari in:
   ingegneria aerospaziale;
   ingegneria biomedica;
   ingegneria chimica;
   ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
   ingegneria delle infrastrutture;
   ingegneria delle telecomunicazioni;
   ingegneria elettrica;
   ingegneria elettronica;
   ingegneria informatica e automatica;
   ingegneria logistica e della produzione;
   ingegneria meccanica.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di ingegneria puo' rilasciare tutti i  predetti
diplomi universitari.
  Dopo  la tabella XXIX, annessa al citato regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIX- bis relativa ai  predetti
corsi  di  diploma  universitario. L'anzidetta tabella e' allegata al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992
Registro n. 7 Universita' e ricerca, foglio n. 152