IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per il 15 maggio 1992 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantuno giorni con scadenza  il  14  agosto  1992  fino  al  limite
massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del 31 dicembre 1990 e delle societa' d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo),  R  (lire  5  miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1990  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12  del  giorno 11 maggio 1992, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 5 maggio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 318