IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, il quale dispone l'avvio di  un  programma  di
adeguamento  antisismico  del patrimonio edilizio ed infrastrutturale
pubblico delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre
1990, prevedendo altresi' che, nelle more della definizione del piano
organico di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo  decreto-legge,  il
Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, d'intesa con
la regione Siciliana, definisca, con riferimento alle  situazioni  di
urgenza,  le  modalita'  di  attuazione  del programma di adeguamento
antisismico;
  Vista l'ordinanza n. 2056/FPC  del  17  dicembre  1990,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990, con la quale il
prefetto  dott.  Alvaro  Gomez y Paloma e' stato nominato commissario
coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della  Sicilia
orientale;
  Viste le ordinanze n. 2151/FPC del 17 luglio 1991 e n. 2174/FPC del
30  ottobre 1991, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 22 luglio 1991 e n. 264  dell'11  novembre  1991,  con  le
quali  sono  stati indicati gli edifici compresi nelle prime fasi del
programma di adeguamento antisismico di cui sopra;
  Ravvisata la necessita' e l'urgenza di proseguire nel programma  di
adeguamento  antisismico,  con  riferimento  agli interventi ritenuti
prioritari, disciplinandone le modalita' di attuazione;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana, con nota n.  3374-D-1/1
in data 11 aprile 1992;
  Vista  la  nota n. 504/COMM. in data 15 aprile 1992 con la quale il
commissario coordinatore per gli interventi  nelle  zone  terremotate
della  Sicilia  orientale  ha confermato la necessita' e l'urgenza di
eseguire le seguenti opere costituenti il terzo  stralcio  e  per  le
quali  e'  stata  gia'  acquisita  la su citata intesa con la regione
Sicilia:
   Siracusa:  acquedotto  comunale,  per  un  importo  di  lire   1,5
miliardi;
   Carlentini:
    ufficio  tecnico  comunale  e protezione civile di Piazza Crispi,
per un importo di lire 2 miliardi;
    palestra scuola media Scavonetti, per  un  importo  di  lire  0,4
miliardi;
  Vista  la  nota  n.  21911  in  data  22  gennaio 1992 con la quale
l'ufficio  del  genio  civile  di  Siracusa  segnala  al  commissario
coordinatore  per  le  zone  terremotate  la necessita' di stralciare
dalla citata ordinanza n. 2174 la riparazione e l'adeguamento sismico
della propria sede, in  quanto  tale  intervento  e'  stato  ritenuto
insufficiente  alla futura maggiore esisgenza funzionale dell'ufficio
che trovera' collocazione in altro edificio da costruire  in  diversa
sede con il programma di ricostruzione;
  Vista  la  nota  n.  35030  in  data 17 aprile 1992 con la quale il
sindaco di Siracusa segnala la necessita' di accelerare al massimo le
procedure di finanziamento  e  di  affidamento  dei  lavori  relativi
all'acquedotto  comunale,  che  devono  essere  ultimati  entro il 30
giugno 1992;
  Considerato   che   i   motivi   di   estrema   urgenza   segnalati
dall'amministrazione  comunale,  congiunti  alla possibilita' di dare
immediata attuazione ai lavori,  configurano  quelle  particolari  ed
eccezionali  condizioni  per  le quali si ritiene necessario derogare
alle disposizioni di cui all'art. 3 del  Regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 627, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei  progetti  per
l'esecuzione di opere finanziate con i fondi della protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Dall'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11 novembre 1991, e' stralciato il
seguente intervento:
   4) Siracusa - sede uffici genio civile, importo un miliardo.