IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni,  con  l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il proprio decreto n. 825479 in data 21 aprile 1992,  con  il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore, della durata di  sette  anni,  fino  all'importo
massimo  di  nominali  lire  7.000  miliardi, con godimento 1› maggio
1992, al prezzo fisso di L.  96,60%,  interamente  assegnati  con  il
sistema dell'asta marginale riferita al "diritto di sottoscrizione";
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre la riapertura delle  sottoscrizioni  relative  alla  cennata
emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro settennali, con godimento 1› maggio 1992, di  cui  al  decreto
ministeriale  del  21  aprile  1992  citato  nelle  premesse,  per un
ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.