IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
 Visto il terzo comma dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile  1992,
n.  274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1992
che dispone la proroga al  31  dicembre  1992  della  gestione  fuori
bilancio  del Fondo della protezione civile di cui al citato decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
aprile 1992;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1471/FPC  del  26  maggio  1988,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  1› giugno 1988,
concernente la nomina di un commissario ad acta per le operazioni  di
verifica  e  smaltimento dei residui industriali nocivi stivati sulla
M/n Zanoobia, per la  cui  attuazione  e'  stato  valutato  un  onere
massimo di lire 4 miliardi;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1500/FPC  dell'8  luglio  1988,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  1988,
concernente  la  verifica  e  lo  smaltimento dei rifiuti industriali
nocivi di cui alla  precedente  ordinanza,  con  la  quale  e'  stato
integrato l'onere di cui sopra dell'importo di lire 3.500 milioni;
  Visto  il  proprio telegramma n. 6654/023/312 EMER. del 28 dicembre
1990 con il quale e' stato autorizzato  il  predetto  commissario  ad
acta  alla  stipula  di  un  atto  aggiuntivo  al contratto iniziale,
comportante una maggior spesa di lire 9.518 milioni per le operazioni
di smaltimento dei reflui piu' volte citati;
  Visto il citato contratto iniziale che prevedeva  un  costo  di  L.
7.011.560.000;
  Visto  di  conseguenza che, a seguito dell'autorizzazione dell'atto
aggiuntivo di  cui  sopra,  la  spesa  globale  e'  risultata  di  L.
16.529.560.000;
  Visto  che  di  fronte  a tali autorizzazioni di spesa si e' potuto
provvedere solo parzialmente  ad  accreditare  le  relative  somme  a
favore  del  commissario  ad  acta, per la mancanza di disponibilita'
finanziaria sul fondo per la protezione civile;
  Vista la propria  ordinanza  n.  2095/FPC  del  20  febbraio  1991,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 55 del 6 marzo 1991 con la
quale e' stato autorizzato  il  commissario  ad  acta  all'esercizio,
entro  e non oltre il 30 aprile 1991, di una gestione stralcio per la
conclusione  delle  attivita'   relative   alle   funzioni   delegate
riguardanti  lo  smaltimento  delle  sostanze  trasportate  dalla M/n
Zanoobia;
  Visto l'art. 1 della propria ordinanza n. 2202/FPC del 30  dicembre
1991,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992,
che dispone  l'autorizzazione  di  spesa  di  lire  25  miliardi  per
l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per il completamento
delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati
via  mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai
Xiong;
  Visto  il proprio decreto 24 marzo 1992, emanato di concerto con il
Ministro  dell'ambiente,  con  il  quale,  al   fine   di   acquisire
indispensabili   elementi   per   l'individuazione   di   criteri  di
ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza  n.  2202/FPC,
nel  quadro generale delle esigenze da soddisfare, e' stato istituito
un  gruppo  interministeriale  per  l'esplicazione   di   un'indagine
conoscitiva  delle  problematiche  relative  agli interventi connessi
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla  nave
Rosso;
  Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo;
  Visto  il  verbale  della  riunione interministeriale del 15 aprile
1992, svoltasi con i rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  Conferenza  Stato-regioni,  nel  corso  della  quale  e' stata
raggiunta l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi  di
cui  alla  precitata  ordinanza  n.  2202/FPC  del  30 dicembre 1991,
tenendo conto che  le  ulteriori  esigenze  finanziarie  relative  al
completamento  degli  interventi  finalizzati  allo  smaltimento  dei
rifiuti trasportati dalla navi Karin B e  Hai  Xiong  possono  essere
interamente  soddisfatte  con  le  economie realizzate dalla gestione
commissariale relativa;
  Considerato che nella precitata riunione interministeriale e' stato
indicato nella somma di L. 5.000.000.000 l'importo da  destinare  per
il parziale soddisfacimento delle spese afferenti agli interventi sui
rifiuti della nave Zanoobia;
  Ritenuto di dover corrispondere direttamente alla Castalia S.p.a. -
Societa'  italiana  per  l'ambiente,  in quanto societa' affidataria,
l'ulteriore cennata somma di L.  5.000.000.000,  essendo  cessate  le
funzioni   delegate   del   commissario   ad   acta,   come  disposto
dall'ordinanza n. 2095/FPC citata;
  Acquisita la relazione finale sull'attivita' di smaltimento redatta
dal  commissario  ad  acta  in  data  30  aprile  1991,  nonche'   la
documentazione contabile predisposta dalla societa' affidataria;
  Acquisita  l'intesa  con  il Ministro dell'ambiente come da nota n.
572/GAB. del 30 aprile 1992;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' autorizzata la corresponsione alla Societa'  Castalia  S.p.a.  -
Societa'  italiana per l'ambiente, della somma di L. 5.000.000.000 ad
integrazione delle somme gia' corrispostele ed a  parziale  copertura
delle  somme  alla  stessa  spettanti per la gia' avvenuta esecuzione
delle operazioni relative allo smaltimento  dei  rifiuti  industriali
nocivi stivati sulla M/n Zanoobia.