IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il terzo comma dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1992 che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al citato decreto- legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1992; Vista la propria ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, concernente la nomina di un commissario ad acta per le operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali nocivi stivati sulla M/n Zanoobia, per la cui attuazione e' stato valutato un onere massimo di lire 4 miliardi; Vista la propria ordinanza n. 1500/FPC dell'8 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente la verifica e lo smaltimento dei rifiuti industriali nocivi di cui alla precedente ordinanza, con la quale e' stato integrato l'onere di cui sopra dell'importo di lire 3.500 milioni; Visto il proprio telegramma n. 6654/023/312 EMER. del 28 dicembre 1990 con il quale e' stato autorizzato il predetto commissario ad acta alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto iniziale, comportante una maggior spesa di lire 9.518 milioni per le operazioni di smaltimento dei reflui piu' volte citati; Visto il citato contratto iniziale che prevedeva un costo di L. 7.011.560.000; Visto di conseguenza che, a seguito dell'autorizzazione dell'atto aggiuntivo di cui sopra, la spesa globale e' risultata di L. 16.529.560.000; Visto che di fronte a tali autorizzazioni di spesa si e' potuto provvedere solo parzialmente ad accreditare le relative somme a favore del commissario ad acta, per la mancanza di disponibilita' finanziaria sul fondo per la protezione civile; Vista la propria ordinanza n. 2095/FPC del 20 febbraio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1991 con la quale e' stato autorizzato il commissario ad acta all'esercizio, entro e non oltre il 30 aprile 1991, di una gestione stralcio per la conclusione delle attivita' relative alle funzioni delegate riguardanti lo smaltimento delle sostanze trasportate dalla M/n Zanoobia; Visto l'art. 1 della propria ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992, che dispone l'autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong; Visto il proprio decreto 24 marzo 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale, al fine di acquisire indispensabili elementi per l'individuazione di criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC, nel quadro generale delle esigenze da soddisfare, e' stato istituito un gruppo interministeriale per l'esplicazione di un'indagine conoscitiva delle problematiche relative agli interventi connessi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso; Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo; Visto il verbale della riunione interministeriale del 15 aprile 1992, svoltasi con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della Conferenza Stato-regioni, nel corso della quale e' stata raggiunta l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, tenendo conto che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalla navi Karin B e Hai Xiong possono essere interamente soddisfatte con le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa; Considerato che nella precitata riunione interministeriale e' stato indicato nella somma di L. 5.000.000.000 l'importo da destinare per il parziale soddisfacimento delle spese afferenti agli interventi sui rifiuti della nave Zanoobia; Ritenuto di dover corrispondere direttamente alla Castalia S.p.a. - Societa' italiana per l'ambiente, in quanto societa' affidataria, l'ulteriore cennata somma di L. 5.000.000.000, essendo cessate le funzioni delegate del commissario ad acta, come disposto dall'ordinanza n. 2095/FPC citata; Acquisita la relazione finale sull'attivita' di smaltimento redatta dal commissario ad acta in data 30 aprile 1991, nonche' la documentazione contabile predisposta dalla societa' affidataria; Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota n. 572/GAB. del 30 aprile 1992; Dispone: Art. 1. E' autorizzata la corresponsione alla Societa' Castalia S.p.a. - Societa' italiana per l'ambiente, della somma di L. 5.000.000.000 ad integrazione delle somme gia' corrispostele ed a parziale copertura delle somme alla stessa spettanti per la gia' avvenuta esecuzione delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti industriali nocivi stivati sulla M/n Zanoobia.