Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura In Italia dal 1971 e' in vigore la legge n. 1083 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, la quale prescrive (art. 1) che "tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza". La recente direttiva CEE/90/396, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (n. 75 del 4 settembre 1990 - 2 supplemento speciale) prescrive (art. 2) che gli apparecchi a gas "possono essere immessi sul mercato e posti in servizio, soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni" ed anche (art. 3) che "gli apparecchi e i dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili". La stessa direttiva prevede (articoli 8 e 10) che l'apposizione di un marchio CE attesta che l'apparecchio soddisfa le disposizioni della direttiva CEE. Infine nella direttiva CEE in questione, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, viene previsto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 1995) in cui possono essere mantenute in vigore le regolamentazioni nazionali (per l'Italia la legge n. 1083/1971) in vigore anteriormente al 1 gennaio 1992. Va anche detto che dal 1 gennaio 1992 tutti gli Stati membri della CEE (anche quelli che non abbiano ancora formalmente recepita la direttiva CEE), debbono accettare a pieno titolo i prodotti dotati del marchio CE. Al riguardo vi e' da precisare che il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva (e quindi l'apposizione del marchio CE) da parte dei fabbricanti e' perfettamente in armonia con il rispetto delle "regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza" di cui all'art. 1 della citata legge n. 1083/1971. Per quanto sopra esposto, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della citata direttiva CEE (previsto dalla legge n. 142/1992) e affinche' la legge n. 1083/1971 possa continuare ad operare correttamente nei tempi previsti dalla direttiva CEE medesima e' necessario evidenziare: 1) le specifiche tecniche (tabelle UNI-CIG) relative ai dispositivi ed agli apparecchi, finora approvate con specifici decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le quali possono continuare ad essere applicate in Italia fino al 31 dicembre 1995, sono riportate in allegato alla presente nota; 2) gli apparecchi funzionanti a gas combustibile dotati del marchio CE ed i dispositivi muniti di attestato, ai sensi della direttiva CEE/90/396, si ritengono soddisfare "le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza" di cui all'art. 1 della legge n. 1083/1971. Il Ministro: BODRATO