Alla    camera    di    commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  Agli       uffici       provinciali
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
  In Italia dal 1971 e' in vigore la legge n. 1083 sulla sicurezza di
impiego del gas combustibile, la quale prescrive (art. 1) che  "tutti
i   materiali,  gli  apparecchi,  le  installazioni  e  gli  impianti
alimentati con gas combustibile per uso  domestico  ed  usi  similari
devono  essere  realizzati  secondo  le regole specifiche della buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza".
  La recente direttiva CEE/90/396, pubblicata  anche  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana (n. 75 del 4 settembre 1990 - 2›
supplemento speciale) prescrive (art. 2) che  gli  apparecchi  a  gas
"possono essere immessi sul mercato e posti in servizio, soltanto se,
qualora  usati  normalmente,  non  compromettono  la  sicurezza delle
persone, degli animali domestici e dei beni" ed anche  (art.  3)  che
"gli  apparecchi  e  i  dispositivi  devono  soddisfare  i  requisiti
essenziali che sono loro applicabili".
  La stessa direttiva prevede (articoli 8 e 10) che l'apposizione  di
un  marchio  CE  attesta  che  l'apparecchio soddisfa le disposizioni
della direttiva CEE.
  Infine nella direttiva CEE in questione, entrata in  vigore  il  1›
gennaio  1992,  viene  previsto  un  periodo  transitorio (fino al 31
dicembre  1995)  in  cui  possono  essere  mantenute  in  vigore   le
regolamentazioni  nazionali  (per  l'Italia la legge n. 1083/1971) in
vigore anteriormente al 1› gennaio 1992.
  Va anche detto che dal 1› gennaio 1992 tutti gli Stati membri della
CEE (anche quelli che non  abbiano  ancora  formalmente  recepita  la
direttiva  CEE),  debbono  accettare a pieno titolo i prodotti dotati
del marchio CE.
  Al riguardo vi e'  da  precisare  che  il  rispetto  dei  requisiti
essenziali della direttiva (e quindi l'apposizione del marchio CE) da
parte  dei  fabbricanti  e'  perfettamente in armonia con il rispetto
delle "regole specifiche della  buona  tecnica  per  la  salvaguardia
della sicurezza" di cui all'art. 1 della citata legge n. 1083/1971.
  Per   quanto   sopra   esposto,   nelle  more  dell'emanazione  del
regolamento di attuazione della citata direttiva CEE (previsto  dalla
legge n. 142/1992) e affinche' la legge n. 1083/1971 possa continuare
ad  operare  correttamente  nei  tempi  previsti  dalla direttiva CEE
medesima e' necessario evidenziare:
   1)  le  specifiche  tecniche   (tabelle   UNI-CIG)   relative   ai
dispositivi  ed  agli  apparecchi,  finora  approvate  con  specifici
decreti   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  le quali possono continuare ad essere applicate in
Italia fino al 31 dicembre 1995,  sono  riportate  in  allegato  alla
presente nota;
   2)  gli  apparecchi  funzionanti  a  gas  combustibile  dotati del
marchio CE ed i dispositivi  muniti  di  attestato,  ai  sensi  della
direttiva  CEE/90/396,  si ritengono soddisfare "le regole specifiche
della buona tecnica per  la  salvaguardia  della  sicurezza"  di  cui
all'art. 1 della legge n. 1083/1971.
                                                 Il Ministro: BODRATO