IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 17 maggio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali: 12,50% emessi con decreto ministeriale 6 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989); Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel- ative operazioni. L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e' incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo. E' altresi' incrementabile di L. 1.095.700.000 da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 18 novembre ed il 18 maggio di ogni anno di durata del prestito. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo dei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 18 maggio 1992.