IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 17 maggio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali:  12,50%  emessi  con  decreto  ministeriale 6 maggio 1989
(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989);
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999,
da  destinare  a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al
rinnovo dei  soli  menzionati  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%
nominativi;   detta  emissione  e'  incrementabile  per  le  suddette
operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali  da  effettuare
per  il  tramite  della  Direzione  generale  del  Tesoro  - Servizio
secondo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro  poliennali  12%  -  18
maggio  1992/1999, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al
prezzo fisso di emissione stabilito in  L.  94,95%,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il   sistema   dell'asta   marginale   riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro per l'assegnazione dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.
  E'  altresi'  incrementabile  di  L.  1.095.700.000 da destinare al
rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 18 novembre ed il  18  maggio  di  ogni
anno di durata del prestito.
  I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza
17  maggio  1992,  nominativi,  qualora  non  intendano  ottenere  il
rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il  rinnovo  dei  nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittenti buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 18 maggio 1992.