IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista le legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che al fine di affrontare le emergenze determinate da alcuni dissesti idrogeologici che si appalesano improcrastinabili, e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1992, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Vista la nota n. 7341 del 2 dicembre 1991 del commissario regionale del comune di Camporeale con la quale, nel segnalare le improrogabili necessita' della popolazione in ordine alla carenza di approvvigionamenti idrici ed alle esigenze di potabilizzazione delle acque, si specificava la natura e l'ammontare dei lavori necessari, quantificati in lire 6.000 milioni; Vista la nota n. 135 del 13 gennaio 1992 del commissario regionale del comune di Camporeale con la quale si ribadiva la grave situazione di emergenza idrica del comune e la richiesta di autorizzare, da parte degli uffici competenti, l'attingimento di 30 1/s dalla condotta di sollevamento Garcia-Poma; Considerato che la situazione di emergenza idropotabile e' stata coniugata dal comune di Camporeale al verificarsi di dissesti idrogeologici nella zona delle sorgenti Figurella, in conseguenza anche di annate caratterizzate da spiccata siccita'; Visto che tale fenomeno e' stato certificato dal tecnico del comune con verbale di somma urgenza in data 19 marzo 1992 e trasmesso a questo Dipartimento dal commissario regionale con nota 25 marzo 1992, n. 1685; Considerato che possa condividersi il nesso di causalita' fra l'insorta emergenza idrica e il dissesto idrogeologico verificatosi nella zona delle sorgenti; Considerato che dal raffronto fra le richieste presentate e soluzioni progettuali alternative, nonche' in relazione alla possibilita' di una temporanea cessione di un impianto di potabilizzazione dell'acqua che e' gia' approvvigionato presso il Dipartimento della protezione civile e le cui caratteristiche corrispondono a quello richiesto, si rende possibile ridimensionare l'onere complessivo in L. 1.500.000.000 e cio' anche in dipendenza della limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire la realizzazione dell'intervento al fine di fronteggiare la situazione di emergenza idrica che comporta altresi', un incombente rischio sotto l'aspetto socio-sanitario; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Camporeale la somma di L. 1.500.000.000.