IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  che  istituisce,  tra
l'altro,  il  "fondo  speciale  per gli interventi a salvaguardia dei
livelli di occupazione" per la concessione di  contributi  a  cooper-
ative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi;
  Viste  le  proprie  delibere in data 18 dicembre 1985 e 12 febbraio
1987 adottate in applicazione dell'art. 19 della medesima  legge  che
demanda  al  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  quello  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, il compito di determinare le direttive
ed i requisiti minimi per  la  concessione  del  contributo  a  fondo
perduto di cui all'art. 17 della legge citata;
  Vista  la  legge  15 maggio 1989, n. 181 con la quale e' stato, fra
l'altro, disposto il rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n.
49;
  Vista la nota in data 31 dicembre 1990 con la quale la  Commissione
delle Comunita' Europee ha dato il proprio assenso al rifinanziamento
della  legge  27  febbraio  1985, n. 49, recato dalla legge 15 maggio
1989, n. 181;
  Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1. Le cooperative di produzione e lavoro di cui all'art.  14  della
legge  27  febbraio  1985,  n. 49, ivi comprese quelle costituite dai
lavoratori di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge 15  maggio
1989,  n. 181, ubicate nelle aree previste dal quarto comma dell'art.
10  della  richiamata  legge  15  maggio  1989,  n.   181,   indicate
nell'allegato   A,   che   fa   parte   integrante   della   presente
deliberazione, potranno essere destinatarie  dei  contributi  di  cui
all'art.  17,  secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in
misura pari a cinque volte il capitale sociale sottoscritto dai  soci
ovvero  a cinque annualita' dell'onere di cassa integrazione guadagni
speciale, a condizione che almeno il 30% della compagine sociale  sia
costituito  da lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore
siderurgico, navale o in settori assimilati.
  2. Gli associati nelle  cooperative  di  produzione  e  lavoro  che
abbiano  ottenuto  l'agevolazione  statale  nella  misura  di  cui al
precedente comma 1, non potranno usufruire per un periodo  di  cinque
anni  del  trattamento  della cassa integrazione ordinaria o speciale
ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria.
  3. Le cooperative di produzione e lavoro costituite  da  lavoratori
aventi  anzianita'  aziendale  anteriore  al  1› gennaio 1988 i quali
beneficiano del trattamento di integrazione salariale nella  qualita'
di dipendenti:
    a)  delle imprese a partecipazione statale indicate nell'allegato
B che fa parte integrante della presente delibera;
    b)   delle  imprese  siderurgiche  a  partecipazione  statale  in
liquidazione;
    c) delle  imprese  di  cui  ai  precedenti  punti  a)  e  b)  che
successivamente  alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio
1989, n. 181, siano passati alle dipendenze di altro datore di lavoro
a seguito di  trasferimento  totale  o  parziale  dell'azienda,  sono
equiparate  a quelle di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, ai fini dell'ammissibilita' ai benefici di cui  al  precedente
comma 1.
  4. Il primo capoverso del punto 1 ed il punto 2 della delibera CIPI
del  12  febbraio  1987,  n. 94, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  del   20   marzo   1987,   n.   66,   sono
rispettivamente cosi' modificati:
  "1.  I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, possono essere concessi per iniziative di coop-
erative di produzione e lavoro costituite da  non  piu'  di  75  soci
lavoratori".
  "2.  I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via
eccezionale, anche per iniziative  di  cooperative  di  produzione  e
lavoro  con  piu'  di  75 soci lavoratori, ovvero con piu' di 50 soci
lavoratori nel caso di cooperative operanti  nel  settore  tessile  e
abbigliamento,  e  fino  ad  un massimo di 150, purche' le iniziative
stesse siano caratterizzate da contenuti occupazionali e  tecnologici
particolarmente qualificati e meritevoli".
  5. I beni inclusi nel programma di investimento cui si riferisce il
contributo  concesso  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, non possono essere alienati o comunque distratti per  un
periodo  di  tre  anni,  qualora  il contributo sia commisurato a tre
annualita' di cassa integrazione guadagni o al  triplo  del  capitale
sociale  sottoscritto  da soci, ovvero per un periodo di cinque anni,
qualora l'agevolazione sia commisurata a cinque annualita'  di  cassa
integrazione guadagni o al quintuplo del capitale sociale.
  Tale  periodo  decorre  dalla data di partecipazione della societa'
finanziaria al capitale sociale della cooperativa,  risultante  dalla
certificazione   della   sezione   speciale   per   il  credito  alla
cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro e  coincidente  con
le date di effettiva erogazione dei fondi.
  6.  I  lavoratori  soci  delle  cooperative  di produzione e lavoro
cessano di usufruire del trattamento di cassa  integrazione  guadagni
ordinaria  o speciale e di indennita' di disoccupazione straordinaria
a decorrere dalla  data  del  versamento,  da  parte  delle  societa'
finanziarie,  delle  quote di capitale sociale sottoscritte in misura
pari al contributo statale ricevuto e risultante dalla certificazione
della sezione speciale per il credito alla cooperazione.
   Roma, 31 gennaio 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO