Con  decreto  ministeriale  13  aprile 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di  San
Miniato che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata "Cassa  di  risparmio  di  San
Miniato S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
San Miniato S.p.a." con un capitale sociale  di  L.  150.000.000.000,
suddiviso  in  n. 150.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale
di L. 1.000 ciascuna;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che
assumera' la  denominazione  di  "Ente  Cassa  di  risparmio  di  San
Miniato"   e   sara'   titolare  inizialmente  dell'intero  pacchetto
azionario della societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di San Miniato
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di  risparmio  di
San  Miniato  alla  costituenda holding creditizia, denominata "Casse
Toscane S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa  di  risparmio
di  San  Miniato S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del
capitale della societa' bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 27,
comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e
20, comma 2, del decreto  legislativo  n.  356/90.  Conseguentemente,
l'Ente Cassa di risparmio di San Miniato - cui continuera' a far capo
il   rimanente   30%  circa  del  capitale  della  societa'  bancaria
conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato  quantificata
nel 12% circa, nel capitale della holding.
   La  Cassa di risparmio di San Miniato contestualmente alla stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di San Miniato S.p.a.", fatto salvo il compimento  degli
atti  connessi  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale,  ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra'  cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.