Con  decreto  ministeriale  13  aprile 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Pistoia e Pescia che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
compreso  il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda   societa'
denominata "Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Pistoia  e  Pescia  S.p.a."   con   un   capitale   sociale   di   L.
225.377.500.000; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risultera'
suddiviso   tra   l'ente   conferente   (82,252%)   e   gli   attuali
sottoscrittori delle quote di risparmio (17,748%);
    l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di  Pistoia  e
Pescia S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che
assumera'  la  denominazione di "Ente Cassa di risparmio di Pistoia e
Pescia" e sara' titolare  inizialmente  del  pacchetto  azionario  di
maggioranza della societa' bancaria conferitaria;
    la  successiva  cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di
Pistoia e Pescia  alla  costituenda  holding  creditizia,  denominata
"Casse  Toscane  S.p.a.",  di  una  quota delle azioni della Cassa di
risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. di  propria  pertinenza  pari  a
circa  il  51% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma
4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4,  e  20,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 356/90. Conseguentemente, la
fondazione - cui continuera' a far capo il  rimanente  31,252%  circa
del  capitale  della  societa'  bancaria conferitaria - assumera' una
partecipazione, allo stato quantificata nel 10% circa,  nel  capitale
della holding.
   La  Cassa  di  risparmio  di Pistoia e Pescia contestualmente alla
stipula dell'atto di  conferimento  della  propria  azienda  bancaria
nella "Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.", fatto salvo il
compimento   degli  atti  connessi  alla  modificazione  dell'oggetto
sociale, ai sensi dell'art.  3  del  citato  decreto  legislativo  n.
356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.