IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85, e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, e successive modifiche, che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 3407/91, che prevede un regime di rimborso del prelievo di corresponsabilita' di base per la campagna 1991-92 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991, che all'art. 7 prevede particolari modalita' in materia di rimborso del prelievo di corresponsabilita' dovuto per la campagna 1991-92; Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991; Visto il proprio decreto 23 luglio 1990, n. 228, in materia di applicazione del regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali; Vista la decisione n. 2029 del 10 ottobre 1990, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha abbassato l'importo per l'impianto del noce a 2500 ECU/Ha; Vista la decisione n. C(92)40 con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha ammesso alla contribuzione comunitaria il regime di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, condizionando la decisione favorevole all'adozione di alcune modifiche da apportarsi al testo del suddetto decreto ministeriale per renderlo conforme alla normativa comunitaria; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che al capo III, art. 17, disciplina la potesta' regolamentare del Governo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 82 del 30 marzo 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, e' cosi' sostituito: " 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1 luglio 1987-30 giugno 1988". 2. L'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni d'impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, e' quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario puo' presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno". 3. L'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, puo' assoggettarla al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 2328/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 218 del 6 agosto 1991. - Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 3407/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2a serie speciale) n. 7 del 27 gennaio 1991. - Il regolamento CEE n. 1703/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2a serie speciale) n. 59 del 1 agosto 1991. - Il regolamento di cui al D.M. n. 63/1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991. - Il D.M. n. 228/1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1990. - Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo modificato dell'art. 3 del regolamento di cui al D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 3 (Seminativi oggetto di ritiro). - 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1 luglio 1987 - 30 giugno 1988. 2. Sono escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988. 3. La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro. 4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma. 5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono. 6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni di impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, e' quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario puo' presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno. 7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, puo' assoggettarla al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamente ritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta. 8. Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate alla messa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera d), sono tollerate variazioni annue della percentuale di seminativi aziendali messi a riposo, purche' il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto dell'aiuto. Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno puo' essere ammessa soltanto se, a compensazione di tale differenza, sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla media. E' in ogni caso necessario che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore alla superficie media oggetto dell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20% dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce il comma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende il rapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali il beneficiario si e' impegnato. Tale superficie me- dia non puo' essere in nessun caso inferiore alla superficie ritirata dalla produzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, e' comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto a quella in produzione nel periodo di riferimento".