IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai  compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto l'art. 72, comma 1, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428
(legge   comunitaria   per  il  1990),  relativo  alle  modalita'  di
finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'art. 56 del trattato
che istituisce  la  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio
(CECA),  firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25
giugno 1952, n. 766;
  Visto l'art. 74  della  legge  19  febbraio  1992,  n.  142  (legge
comunitaria  per  il  1991),  relativo  al trasferimento a favore dei
beneficiari dei contributi e sovvenzioni  versati  dalle  istituzioni
delle Comunita' europee;
  Vista  la  legge  19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e
modificazioni, recante nuove disposizioni per  la  prevenzione  della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle
Comunita' europee, firmata a Venezia il  29  maggio  1984,  intesa  a
stabilire  le  modalita'  e  le  condizioni  per la concessione delle
sovvenzioni previste al citato art. 56, paragrafo 2, lettera b),  del
trattato  CECA,  da  effettuarsi  sulla  base della documentazione di
spesa;
  Vista la propria delibera in data 12 marzo 1991, con  la  quale  e'
stato  determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge
n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi,  nel
1991,  con il concorso comunitario a favore dei progetti ammessi alle
suddette sovvenzioni;
  Preso atto che nel 1991 i trasferimenti  effettuati  dal  Fondo  di
rotazione  a  favore  dei  titolari dei progetti indicati in allegato
alla predetta delibera hanno riguardato i progetti eseguiti e  per  i
quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso
al Fondo stesso la relativa documentazione di spesa per le successive
operazioni di tesoreria;
  Riconosciuta  l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota
nazionale sia dei progetti indicati nella delibera suddetta e rimasti
da  finanziare,  sia  di   quelli   successivamente   ammessi   dalla
Commissione  delle  Comunita' europee ai benefici di cui all'art. 56,
paragrafo 2, lettera b), del trattato CECA e per i quali  i  titolari
dei   progetti   stessi   hanno  formalmente  richiesto  l'intervento
comunitario;
  Vista  la  nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 2/5212/B-9-5 del 12 febbraio 1992 con la quale vengono elencati  i
progetti  ammessi  ai  benefici  di cui sopra, con l'indicazione, per
ciascun  progetto,   dell'importo   riconosciuto   da   parte   della
Commissione delle Comunita' europee;
  Vista  la  propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale e'
stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata  legge
n.  183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso con
l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi  compreso,  nel  limite
massimo   di   lire   70   miliardi,   quello  relativo  ai  progetti
cofinanziabili ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2,  lettera  b),  del
trattato CECA;
  Considerato  che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della
citata legge n.  183,  possono  essere  finanziati  dalle  competenti
autorita'  solo  gli  interventi  oggetto  di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo  di  cui  alla  propria
delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale;
                              Delibera:
  1. Il programma  degli  interventi  finanziari,  per  l'anno  1992,
relativo  al  cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli
aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera b),  del
trattato  della  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio  e
specificati nella nota del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale  indicata in premessa, ammonta a complessive lire 42 miliardi
e 8 milioni. L'elenco dei progetti ammessi e' riportato nell'allegato
che fa parte integrante della presente delibera.
  2. Nel limite dell'ammontare predetto, il Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui all'art. 5 della
legge 16  aprile  1987,  n.  183,  provvede  ad  erogare  ai  singoli
beneficiari,  su  documentata  richiesta  del  Ministero del lavoro e
della previdenza sociale riferita  a  ciascun  progetto  attuato,  la
quota  di  finanziamento  di  parte  nazionale,  nella misura massima
indicata nel richiamato allegato, pari al 50 per  cento  dell'importo
ritenuto ammissibile dalla Commissione delle Comunita' europee.
  3.  Le  sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2,
lettera b), del trattato CECA saranno versate ai beneficiari, dopo la
realizzazione dei progetti, per il tramite del Ministero del tesoro -
Ragioneria  generale  dello  Stato   -   Ispettorato   generale   per
l'amministrazione  del  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione delle
politiche comunitarie (I.G.Fo.R.).
   Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO