Art. 1. Attivita' teatrali sovvenzionate per le quali e' previsto un intervento finanziario dello Stato 1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attivita' teatrali di prosa. 2. Le attivita' teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festivals, realizzate e promosse da: 1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico"); 2) istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Societa' italiana autori drammatici); 3) enti o associazioni stabili di: a) produzione ad iniziativa pubblica; b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di prioritario interesse pubblico; c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventu'; 4) organismi e imprese teatrali di produzione a carattere individuale, collettivo, cooperativistico o associativo: a) imprese di prosa stabili; b) imprese teatrali ad attivita' stagionale o assimilata; 5) organismi e imprese di distribuzione: a) circuiti territoriali; b) imprese private di esercizio ad attivita' teatrale stabile o stagionale; 6) imprese private di produzione ed esercizio; 7) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale; 8) teatro di ricerca; 9) teatro per l'infanzia e la gioventu'; 10) centri universitari teatrali; 11) enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.