Art. 1.
      Attivita' teatrali sovvenzionate per le quali e' previsto
                un intervento finanziario dello Stato
  1. La presente circolare disciplina, ai  sensi  della  legislazione
vigente,   gli   interventi   finanziari   dello  Stato  da  attuarsi
utilizzando gli stanziamenti  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,
istituito  dalla  legge  30  aprile  1985, n. 163, destinati a favore
delle attivita' teatrali di prosa.
  2.  Le  attivita'  teatrali   di   prosa   considerate,   ai   fini
dell'intervento  finanziario  dello  Stato, sono quelle relative alla
produzione,  distribuzione,  esercizio,  promozione,  perfezionamento
professionale,  nonche' a rassegne e festivals, realizzate e promosse
da:
   1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano
- Istituto nazionale  dramma  antico  -  Accademia  nazionale  d'arte
drammatica "Silvio D'Amico");
   2)  istituzioni  culturali  a carattere nazionale (Istituto dramma
italiano - Societa' italiana autori drammatici);
   3) enti o associazioni stabili di:
     a) produzione ad iniziativa pubblica;
     b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di
prioritario interesse pubblico;
     c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale  e
del teatro per l'infanzia e la gioventu';
   4)   organismi  e  imprese  teatrali  di  produzione  a  carattere
individuale, collettivo, cooperativistico o associativo:
     a) imprese di prosa stabili;
     b) imprese teatrali ad attivita' stagionale o assimilata;
   5) organismi e imprese di distribuzione:
     a) circuiti territoriali;
     b) imprese private di esercizio ad attivita' teatrale stabile  o
stagionale;
   6) imprese private di produzione ed esercizio;
   7)  organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri
di figura di rilevanza nazionale;
   8) teatro di ricerca;
   9) teatro per l'infanzia e la gioventu';
   10) centri universitari teatrali;
   11) enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.