Con  decreto  ministeriale 30 marzo 1992 la riscossione del carico
di IVA ed accessori, di L.  3.481.763.748,  dovuto  dalla  S.r.l.  La
Mantovana,  con  sede in Acquapendente, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Viterbo nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare,  manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto ministeriale 10 aprile 1992 la riscossione del carico
tributario  di  L.  3.730.115.000,  dovuto  dalla  S.p.a.  Mobilifici
riuniti  trentini, con sede in Gardolo, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Trento nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi posti in essere sui beni strumentali della
sopramenzionata societa', mentre  sui  beni  immobili  dovra'  essere
mantenuta  l'ipoteca  legale  iscritta,  ai  sensi dell'art. 26 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, a  cura  dell'intendenza  di  finanza  di
Trento.
   La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 la riscossione del  carico
tributario  di  L.  322.602.365,  dovuto  dal  sig. Giordano Umer, di
Trieste, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46,  per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza  di  finanza  di Trieste nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.  Il  concessionario
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili   e   strumentali   del   sopramenzionato
contribuente,  il  quale,  comunque,  dovra' prestare idonea garanzia
anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.