IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384, riguardante il regolamento per  il  recepimento  delle  norme
risultanti   dalla   disciplina   dell'accordo   del  6  aprile  1990
concernente  il  personale  del  comparto  del   Servizio   sanitario
nazionale;
  Visti  gli  articoli  8 e 78, terzo comma, del predetto decreto del
Presidente della Repubblica che contemplano la rideterminazione delle
dotazioni   organiche   previste   per   le   posizioni    funzionali
corrispondenti  al  nono livello retributivo dei vari ruoli delle due
aree negoziali del comparto trasformando: per il ruolo sanitario  non
medico  il  47%  dei  relativi  posti  in  altrettanti  di  posizione
funzionale intermedie; per gli altri ruoli il 24%; per gli assistenti
medici-ospedalieri e del territorio e per i veterinari  collaboratori
il 30%;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.  761,  ed  in  particolare  l'art.  12  riguardante  la  normativa
concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita' 30 gennaio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51  del  22  febbraio  1982  -
supplemento  ordinario  -  riguardante  la  normativa concorsuale del
personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art.  12
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la  legge  20 maggio 1985, n. 207, concernente la disciplina
transitoria  per  l'inquadramento  diretto   nei   ruoli   nominativi
regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali;
  Visto l'art. 1 della legge 26 febbraio 1991, n. 58, di conversione,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  29  dicembre  1990,  n. 415,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 6 febbraio 1991,  n.  35,  convertito  nella
legge 4 aprile 1991, n. 111, recante norme sulla gestione transitoria
delle unita' sanitarie locali;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative su base nazionale;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3  luglio
1991;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Visto, altresi', l'art. 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,
n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
  Visto  da  ultimo  l'art.  6, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
1992, n. 12, recante: "Finanziamento della maggiore  spesa  sanitaria
relativa  all'anno  1991  e disposizioni urgenti per il funzionamento
del Servizio sanitario nazionale";
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          M o d a l i t a'
  1.  Le  unita'  sanitarie  locali  (UU.SS.LL.),  nel rispetto delle
modalita' e delle  percentuali  previste  dall'art.  8,  comma  3,  e
dall'art. 78, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre   1990,  n.  384,  procedono  alla  complessiva  e  completa
rideterminazione delle dotazioni organiche con tre atti  deliberativi
distinti rispettivamente per l'area medica, per il restante personale
del ruolo sanitario e per gli altri ruoli del comparto.
  2.  Le  UU.SS.LL.  bandiscono  concorsi interni per titoli ed esami
indicando nel bando stesso i posti  ripartiti  per  singolo  ruolo  e
profili   e   per   i   profili  professionali  medici  e  veterinari
rispettivamente  per  disciplina  e  per  area,   le   modalita'   di
formulazione  delle  domande  di  ammissione al concorso, i documenti
prescritti, i requisiti di ammissione, le forme e  le  modalita'  dei
documenti  richiesti, il programma delle prove d'esame. Il curriculum
formativo  e  professionale  del  candidato  deve  essere   allegato,
unitamente  ai  vari  elementi documentali e probatori dell'attivita'
svolta, alla domanda di partecipazione e sottoscritto dal candidato.
  3.  Il  bando  di  concorso  deve  essere  trasmesso  agli   ordini
professionali   interessati  e  competenti  per  territorio  ed  alle
organizzazioni sindacali  firmatarie  degli  accordi  previsti  dalla
legge  29 marzo 1983, n. 93 e presenti organizzativamente in sede lo-
cale.
  4. Il termine per la presentazione della domanda di  partecipazione
al  concorso  scade  alle  ore  12  del  trentesimo giorno dalla data
ufficiale di affissione del bando all'albo dell'unita' sanitaria  lo-
cale;  qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 384/1990 e' cosi'
          formulato:  "Al  fine  del  raggiungimento  degli obiettivi
          previsti dai commi 1 e 2, gli enti,  con  riferimento  agli
          articoli   12   e  13  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395,  e  sulla  base  delle
          disposizioni   regionali   in   materia,  rideterminano  le
          dotazioni organiche previste per  le  posizioni  funzionali
          corrispondenti  al  IX  livello retributivo dei vari ruoli,
          trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi
          posti in altrettanti posti di posizione funzionale interme-
          dia e per gli  altri  ruoli  il  24%.  Ferma  rimanendo  la
          dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo'
          riguardare  i posti di posizione funzionale iniziale resisi
          vacanti dopo l'entrata in vigore del presente  regolamento,
          salvo  quelli  per  i  quali siano stati banditi i relativi
          concorsi di assunzione. La copertura dei  posti  risultanti
          dalla trasformazione e' disciplinata con successivo decreto
          del  Ministro della sanita' da emanarsi, ai sensi dell'art.
          12 del decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre
          1979,  n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990. Detto
          decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori
          del comparto del disposto  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270".
             -  Il  comma  3  dell'art.  78 del sopracitato D.P.R. n.
          384/1990 cosi' recita: "Al fine  del  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti  dai  commi  1  e  2,  gli  enti,  con
          riferimento  agli  articoli  12  e  13  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla
          base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano
          le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari
          collaboratori,  trasformando  il  30% dei relativi posti in
          altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma
          rimanendo  la  dotazione  organica   complessiva,   analoga
          trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico
          e  veterinario  collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata
          in vigore del presente  regolamento,  salvo  quelli  per  i
          quali   siano   stati   banditi   i  relativi  concorsi  di
          assunzione.  La  copertura  dei  posti   risultanti   dalla
          predetta  trasformazione  e'  disciplinata  con decreto del
          Ministro della sanita' da emanarsi, ai sensi  dell'art.  12
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 dicembre
          1979, n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990".
             - Il comma 5 dell'art. 12 del  D.P.R.  n.  761/1979,  e'
          cosi'  formulato:  "Fermo  restando quanto previsto al capo
          II, i requisiti specifici, compresi i limiti di  eta',  per
          l'ammissione  ai  concorsi  dei singoli profili e posizioni
          funzionali di ogni ruolo, le prove di esame  -  che  devono
          consistere,  salvo  quanto  previsto dal precedente art. 9,
          secondo comma, in una prova scritta e almeno in  una  prova
          orale  o  pratica  -  i titoli valutabili - con particolare
          riferimento al curriculum formativo e professionale e,  per
          i  medici,  al  servizio  prestato  a  tempo  pieno  e alle
          specializzazioni acquisite - i criteri di  valutazione,  la
          composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali e'
          garantita  la  rappresentanza  del Ministero della sanita',
          nonche' le procedure concorsuali,  sono  stabiliti,  previa
          consultazione  con le organizzazioni sindacali di categoria
          maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto
          del Ministro della sanita' sentito il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per  i
          quali  e'  richiesto  il  diploma di laurea, il punteggio a
          disposizione  delle   commissioni   giudicatrici   per   la
          valutazione   delle   prove  di  esame  non  dovra'  essere
          superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 35/1991 contempla
          quanto segue: "L'amministratore straordinario delle  unita'
          sanitarie  locali  e delle unita' socio-sanitarie locali e'
          coadiuvato, nello svolgimento delle proprie  funzioni,  dal
          coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e,
          ove  esiste,  dal  coordinatore  dei  servizi  sociali, che
          esprimono parere  obbligatorio  sugli  atti  di  competenza
          dell'amministratore   straordinario.  Le  presidenze  delle
          commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti
          sono, di norma, attribuite  ai  dirigenti  responsabili  di
          servizio  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle unita'
          socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo relativo agli articoli 8, comma 3, e  78,
          comma 3, si veda in nota alle premesse.