IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio 1987, n. 8, sono esaurite e che, pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti  idrogeologici,  che  si
appalesa  improcrastinabile,  e' necessario fare ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione di cui all'art. 6,  comma  1,  della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  2242  del  26  marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto il verbale di sopralluogo eseguito  il  21  luglio  1989  dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un diffuso stato di pericolo incombente sul versante S-O dell'abitato
urbano  ed  in  particolare  sulla  stabilita' del palazzo Burbon del
Monte;
  Vista la nota del 14 novembre 1990 del comune di Piancastagnaio con
la quale si trasmette un progetto generale di risanamento  dell'area,
per un importo di L. 6.000.000.000;
  Vista la nota del 17 febbraio 1992 del comune di Piancastagnaio con
la  quale,  oltre a rappresentare l'aggravarsi del movimento franoso,
si trasmette un progetto stralcio di L. 2.000.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato
intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e,  in  particolare,  all'art. 3 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di cui in premessa nella frazione Montalto e'
assegnata al comune di Piancastagnaio la somma di L. 1.000.000.000.