IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, recante attuazione della direttiva n.  82/501/CEE,  relativa  ai
rischi di incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  provvedere
all'adeguata applicazione dell'articolo 18  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, relativo all'istruttoria
sui rapporti di sicurezza  degli  impianti  a  rischio  di  incidente
rilevante ubicati sul territorio nazionale; 
  Considerata la necessita' di potenziare le strutture  organizzative
ed il personale addetto alle  varie  fasi  delle  procedure  previste
dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 175 del 1988, al fine di rendere piu' efficace la  prevenzione  di
incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio; 
  Visto l'ordine del giorno della commissione ambiente  della  Camera
dei deputati, approvato all'unanimita' in data 4 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,  del
lavoro e della previdenza sociale,  della  sanita',  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  9  (Nuove  attivita'  industriali  -  Notifica).  -  1.   Il
fabbricante che inizia,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, una attivita' industriale rientrante nel
campo di applicazione degli articoli 4 e 5 e' tenuto a presentare una
notifica  secondo  le  modalita'  previste   dai   decreti   di   cui
all'articolo 12, comma 1. 
   2. Il fabbricante, fermo quanto previsto  dai  commi  4  e  5  del
presente articolo, puo' iniziare  l'attivita'  industriale  trascorsi
sessanta giorni dalla notifica di cui agli articoli 4 e 5,  corredata
di una perizia giurata, sottoscritta da  uno  o  piu'  professionisti
esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali. 
   3.  La  perizia  giurata  da  inviare  alle   medesime   autorita'
destinatarie della notifica, deve attestare: 
    a) la veridicita' e la completezza delle informazioni; 
    b)  la  conformita'  delle  misure  di  sicurezza  previste  alle
prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui  all'articolo  12,
comma 1; 
    c) la conformita' del progetto alle norme di cui  all'articolo  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989. 
   4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo  19,  entro  il
termine di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  le  autorita'
competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del  decreto
di cui all'articolo 12, comma 1,  e  sulla  base  delle  informazioni
contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono  necessarie
a  garantire  la  sicurezza  degli  impianti,  della  popolazione   e
dell'ambiente; il fabbricante deve  adottare  tali  prescrizioni  per
dare  inizio  alla  attivita'  industriale.  Le   prescrizioni   sono
trasmesse al sindaco. 
   5. Il sindaco provvede sulla agibilita'  degli  impianti  soltanto
dopo che sia decorso il termine di  cui  al  comma  2.  Le  autorita'
competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e negli altri casi in cui l'inizio dell'attivita' e'  subordinato  al
rilascio di  autorizzazioni  o  altri  provvedimenti  amministrativi,
decidono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.".