IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'adeguata applicazione dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, relativo all'istruttoria sui rapporti di sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante ubicati sul territorio nazionale; Considerata la necessita' di potenziare le strutture organizzative ed il personale addetto alle varie fasi delle procedure previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, al fine di rendere piu' efficace la prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio; Visto l'ordine del giorno della commissione ambiente della Camera dei deputati, approvato all'unanimita' in data 4 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Nuove attivita' industriali - Notifica). - 1. Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, una attivita' industriale rientrante nel campo di applicazione degli articoli 4 e 5 e' tenuto a presentare una notifica secondo le modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1. 2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, puo' iniziare l'attivita' industriale trascorsi sessanta giorni dalla notifica di cui agli articoli 4 e 5, corredata di una perizia giurata, sottoscritta da uno o piu' professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali. 3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorita' destinatarie della notifica, deve attestare: a) la veridicita' e la completezza delle informazioni; b) la conformita' delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1; c) la conformita' del progetto alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989. 4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorita' competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attivita' industriale. Le prescrizioni sono trasmesse al sindaco. 5. Il sindaco provvede sulla agibilita' degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorita' competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attivita' e' subordinato al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.".