Ai presidenti delle regioni Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome e, per conoscenza: Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto Alla Confindustria Federalimentari Alla Confcommercio Alla Confartigianato Alla Federazione nazionale cooper- ative pesca Alla Federpesca All'Associazione generale cooper- ative italiane All'A.N.C.P lega pesca Alla Fed.Al. Confartigianato All'Associazione nazionale pescatori ed affini All'Unione nazionale consumatori Al Movimento consumatori All'Associazione piscicoltori italiani c/o Agricenter All'Assoittica Italia All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare Alla Segreteria Sottosegretario di Stato - on. Bruno Alla Segreteria Sottosegretario di Stato - sen. Marinucci Al Comando carabinieri A.S. Alla Direzione generale igiene alimenti e nutrizione Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991 e' stata pubblicata la direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. Tale atto comunitario, che entrera' in vigore il 1 gennaio 1993, fissa le norme sanitarie che dovranno essere rispettate al fine di poter commercializzare sul territorio comunitario animali marini o di acqua dolce (con esclusione dei mammiferi acquatici, delle rane e degli altri organismi acquatici oggetto di altre direttive) loro parti e derivati, destinati al consumo umano. Resta esclusa dal campo di applicazione della direttiva la cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantita' da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore di prodotti della pesca. Allo scopo di uniformare impianti, metodi di lavorazione e trattamenti di conservazione, la direttiva fissa, tra l'altro, i requisiti strutturali che stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso del pesce devono possedere per essere abilitati alla produzione di prodotti ittici destinati all'immissione sul mercato. Essa stabilisce che si debba intendere per stabilimento ogni locale nel quale i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati. Non sono considerati stabilimenti invece i mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste nei quali si effettuano esclusivamente esposizione e vendita dei prodotti alimentari della pesca. Per navi officina si intendono le navi a bordo delle quali i prodotti della pesca sono sottoposti almeno ad una delle seguenti operazioni seguita da confezionamento: sfilettatura, affettatura, pelatura, tritatura, congelamento, trasformazione. Non sono considerati navi officina: i pescherecci che praticano la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo; i pescherecci che provvedono soltanto al congelamento a bordo. Ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 91/493/CEE ogni Stato membro deve procedere, sul proprio territorio, al riconoscimento degli stabilimenti e delle navi officina e alla registrazione degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso, dopo averne accertato la conformita' ai requisiti elencati nei capitoli I, II, III, IV dell'allegato alla direttiva stessa. La lista degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti, cosi' come quella degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso registrati dovra' essere trasmessa alle competenti autorita' comunitarie. Allo scopo di consentire un adeguamento graduale ai requisiti strutturali fissati, la direttiva prevede che possano essere concesse deroghe temporanee e limitate agli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso che esercitino la loro attivita' al 31 dicembre 1991. Si precisa che qualsiasi struttura autorizzata dopo il 1 gennaio 1992 deve rispondere a tutte le prescrizioni previste dalla direttiva in oggetto. Le deroghe, con validita' fino alla data del 31 dicembre 1995, possono riguardare soltanto i requisiti strutturali elencati al capitolo IX dell'allegato alla direttiva e possono essere concesse solo ove ricorrano le condizioni previste nello stesso capitolo. In conformita' alle prescrizioni comunitarie ai fini dell'ottenimento della deroga le ditte dovranno presentare al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio apposita istanza, in carta legale, rivolta al Ministero della sanita' entro il termine massimo del 1 luglio 1992. La domanda dovra' pervenire allo scrivente Ministero per il tramite del competente assessorato della regione o provincia autonoma e dovra' essere accompagnata da un parere favorevole espresso dal medesimo assessorato. Le domande dovranno contenere le seguenti informazioni: esatta indicazione della sede dell'impianto e della proprieta' dello stesso; il programma di lavori con indicazione della data di inizio e dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi; tali tempi dovranno essere contenuti il piu' possibile e non potranno comunque superare la data limite del 31 dicembre 1995; l'indicazione dell'onere finanziario previsto e la fonte di finanziamento utilizzata; dichiarazione che non sono in corso richieste di contributi finanziari comunitari per adeguarsi ai requisiti della direttiva n. 91/493/CEE. La domanda dovra' essere corredata dalla seguente documentazione: copia della autorizzazione sanitaria; verbale di sopralluogo da parte del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, recante l'elenco delle carenze relativamente ai capitoli da I a IV e l'assicurazione del rispetto degli altri capitoli dell'allegato alla direttiva n. 91/493/CEE; ricevuta di versamento ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 (in supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991) concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati. Il versamento, pari a L. 100.000 corrispondenti alla voce "rilascio di altri certificati a privati o enti" dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n. 40988008 intestato a "Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari" utilizzando il modello ch-8 quater AUT. Lo scrivente Ministero si riserva la facolta' di effettuare delle verifiche sul posto per accertare il rispetto dei tempi di attuazione dei lavori. Si invitano le SS.LL. a voler dare informazione di quanto sopra alle unita' sanitarie locali del territorio di competenza nonche' agli enti ed operatori interessati. Il Ministro: DE LORENZO