Ai presidenti delle regioni
                                  Ai    presidenti   delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                  regioni e province autonome
                                    e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    della     marina
                                  mercantile   -  Direzione  generale
                                  pesca marittima
                                  Al   Ministero   dell'industria   -
                                  Ufficio di Gabinetto
                                  Alla Confindustria Federalimentari
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla  Federazione nazionale cooper-
                                  ative pesca
                                  Alla Federpesca
                                  All'Associazione  generale  cooper-
                                  ative italiane
                                  All'A.N.C.P lega pesca
                                  Alla Fed.Al. Confartigianato
                                  All'Associazione          nazionale
                                  pescatori ed affini
                                  All'Unione nazionale consumatori
                                  Al Movimento consumatori
                                  All'Associazione       piscicoltori
                                  italiani c/o Agricenter
                                  All'Assoittica Italia
                                  All'Associazione          nazionale
                                  conservieri ittici e delle tonnare
                                  Alla Segreteria Sottosegretario  di
                                  Stato - on. Bruno
                                  Alla  Segreteria Sottosegretario di
                                  Stato - sen. Marinucci
                                  Al Comando carabinieri A.S.
                                  Alla  Direzione   generale   igiene
                                  alimenti e nutrizione
 Si  porta  a  conoscenza  delle  SS.LL. che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre
1991 e' stata pubblicata la direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE del
22 luglio 1991 che stabilisce le  norme  sanitarie  applicabili  alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
  Tale  atto  comunitario, che entrera' in vigore il 1› gennaio 1993,
fissa le norme sanitarie che dovranno essere rispettate  al  fine  di
poter commercializzare sul territorio comunitario animali marini o di
acqua  dolce  (con  esclusione  dei mammiferi acquatici, delle rane e
degli altri organismi acquatici  oggetto  di  altre  direttive)  loro
parti e derivati, destinati al consumo umano.
  Resta esclusa dal campo di applicazione della direttiva la cessione
diretta,  sul mercato locale, di piccole quantita' da un pescatore al
venditore al minuto o al consumatore di prodotti della pesca.
  Allo  scopo  di  uniformare  impianti,  metodi  di  lavorazione   e
trattamenti  di  conservazione,  la  direttiva  fissa, tra l'altro, i
requisiti  strutturali  che  stabilimenti,  navi  officina,  impianti
collettivi  per  le  aste  e  mercati  all'ingrosso  del pesce devono
possedere per essere abilitati alla  produzione  di  prodotti  ittici
destinati all'immissione sul mercato.
  Essa stabilisce che si debba intendere per stabilimento ogni locale
nel  quale  i  prodotti  della  pesca  sono  preparati,  trasformati,
refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati.
  Non sono considerati stabilimenti invece i mercati  all'ingrosso  e
gli   impianti  collettivi  per  le  aste  nei  quali  si  effettuano
esclusivamente esposizione e vendita dei  prodotti  alimentari  della
pesca.
  Per  navi  officina  si  intendono  le  navi  a bordo delle quali i
prodotti della pesca sono sottoposti almeno  ad  una  delle  seguenti
operazioni  seguita  da  confezionamento:  sfilettatura, affettatura,
pelatura, tritatura, congelamento, trasformazione.
  Non sono considerati navi officina:
   i pescherecci che  praticano  la  cottura  dei  gamberetti  e  dei
molluschi a bordo;
   i pescherecci che provvedono soltanto al congelamento a bordo.
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  direttiva  n. 91/493/CEE ogni Stato
membro deve procedere,  sul  proprio  territorio,  al  riconoscimento
degli  stabilimenti  e delle navi officina e alla registrazione degli
impianti collettivi per le aste  e  dei  mercati  all'ingrosso,  dopo
averne accertato la conformita' ai requisiti elencati nei capitoli I,
II, III, IV dell'allegato alla direttiva stessa.
  La  lista  degli  stabilimenti  e delle navi officina riconosciuti,
cosi' come quella degli impianti collettivi per le aste e dei mercati
all'ingrosso  registrati  dovra'  essere  trasmessa  alle  competenti
autorita' comunitarie.
  Allo  scopo  di  consentire  un  adeguamento  graduale ai requisiti
strutturali fissati, la direttiva prevede che possano essere concesse
deroghe temporanee  e  limitate  agli  stabilimenti,  navi  officina,
impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso che esercitino
la  loro  attivita'  al  31  dicembre  1991. Si precisa che qualsiasi
struttura autorizzata dopo il 1› gennaio 1992 deve rispondere a tutte
le prescrizioni previste dalla direttiva in oggetto.
  Le deroghe, con validita' fino alla  data  del  31  dicembre  1995,
possono  riguardare  soltanto  i  requisiti  strutturali  elencati al
capitolo IX dell'allegato alla direttiva e  possono  essere  concesse
solo ove ricorrano le condizioni previste nello stesso capitolo.
  In    conformita'    alle    prescrizioni   comunitarie   ai   fini
dell'ottenimento  della  deroga  le  ditte  dovranno  presentare   al
servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale  competente per
territorio apposita istanza, in carta legale,  rivolta  al  Ministero
della sanita' entro il termine massimo del 1› luglio 1992.
  La domanda dovra' pervenire allo scrivente Ministero per il tramite
del  competente  assessorato  della  regione  o  provincia autonoma e
dovra' essere accompagnata  da  un  parere  favorevole  espresso  dal
medesimo assessorato.
  Le domande dovranno contenere le seguenti informazioni:
   esatta  indicazione  della  sede  dell'impianto e della proprieta'
dello stesso;
   il programma di lavori con indicazione della data di inizio e  dei
tempi  previsti  per  la  realizzazione  degli interventi; tali tempi
dovranno essere contenuti il piu' possibile e non  potranno  comunque
superare la data limite del 31 dicembre 1995;
   l'indicazione  dell'onere  finanziario  previsto  e  la  fonte  di
finanziamento utilizzata;
   dichiarazione che  non  sono  in  corso  richieste  di  contributi
finanziari  comunitari  per adeguarsi ai requisiti della direttiva n.
91/493/CEE.
  La domanda dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
   copia della autorizzazione sanitaria;
   verbale di sopralluogo da parte  del  servizio  veterinario  della
unita'  sanitaria  locale competente per territorio, recante l'elenco
delle carenze relativamente ai capitoli da I a IV  e  l'assicurazione
del  rispetto  degli  altri  capitoli dell'allegato alla direttiva n.
91/493/CEE;
   ricevuta di  versamento  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  14
febbraio  1991 (in supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 15 marzo 1991) concernente determinazione delle  tariffe  e
dei  diritti  spettanti  al  Ministero  della  sanita',  all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per  la  prevenzione  e
sicurezza  del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita'
dei  soggetti  interessati.  Il  versamento,  pari   a   L.   100.000
corrispondenti  alla  voce "rilascio di altri certificati a privati o
enti" dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n. 40988008
intestato a "Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi
veterinari" utilizzando il modello ch-8 quater AUT.
  Lo scrivente Ministero si riserva la facolta' di  effettuare  delle
verifiche sul posto per accertare il rispetto dei tempi di attuazione
dei lavori.
  Si  invitano  le  SS.LL.  a voler dare informazione di quanto sopra
alle unita' sanitarie locali del  territorio  di  competenza  nonche'
agli enti ed operatori interessati.
                                              Il Ministro: DE LORENZO