Con circolare n. 14 del 6 luglio 1990, questa Azienda ha informato gli assessorati regionali sulle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1526/90 del 6 giugno 1990 alla disciplina riguardante l'ammasso privato dei formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Con la presente vengono illustrati ulteriori aspetti innovativi recati dal citato regolamento. MODALITA' DI AMMASSO. Le nuove modalita' d'ammasso si inseriscono in una prassi operativa gia' nota che tuttavia tiene conto degli elementi atti ad identificare l'idoneita' di ciascuna forma per essere ammessa alle misure comunitarie nonche' il metodo di determinazione dell'eta' minima del formaggio costituente la partita da immettere in ammasso privato. 1) Marchio d'origine. Il regolamento CEE n. 2211/79 all'art. 16 prevede la presenza del marchio d'origine ai fini dell'ammissione del prodotto all'ammasso. A tale riguardo giova chiarire che alla formazione di tale elemento contribuiscono sia il marchio impresso sulle forme dalla fascera all'atto della produzione sia il marchio apposto successivamente dal Consorzio di tutela. Infatti solo la presenza dei citati marchi garantisce l'origine del prodotto secondo l'esigenza della regolamentazione comunitaria. 2) Eta' minima del formaggio. Per quanto riguarda la verifica dell'eta' minima dei formaggi da immettere all'ammasso, resta immutata la prassi vigente che comprende, ai fini del calcolo, anche il mese di produzione. 3) Elementi identificativi della partita da ammassare. L'ammassatore deve rispettare scrupolosamente quanto appresso precisato: a) predisporre le forme da ammassare in maniera contigua esponendo gli elementi identificativi - matricola, marchio a fuoco e data di produzione - verso l'esterno. Con l'occasione si rammenta che l'identificazione delle singole forme e la relativa data di fabbricazione costituiscono elementi essenziali delle esigenze comunitarie al fine di evitare sostituzioni del prodotto e consentire, altresi', il beneficio solo al formaggio che ha raggiunto i necessari requisiti qualitativi per effetto della stagionatura. A conclusione delle operazioni fisiche di immagazzinaggio sara' cura dell'ammassatore indicare le partite ammassate in apposita planimetria del magazzino; b) esibire la documentazione attestante la proprieta' delle forme ammassate o, nel caso di strutture cooperative e consortili, il legale possesso del prodotto; c) compilare obbligatoriamente il registro di carico-scarico, debitamente vidimato, redatto secondo l'allegato 1. Rispetto alla stesura originaria il nuovo registro prevede un'articolazionemaggiore per quanto attiene l'identificazione delle forme ammassate al fine di impedirne qualsiasi possibilita' di sostituzione se non per motivi di deterioramento qualitativo (regolamento CEE n. 2793/83). Ne consegue che la colonna "carico" comprende una nuova fincatura con la dicitura "ubicazione locale magazzino" in modo che tale riferimento permetta l'individuazione, in ogni momento, della partita sia nel luogo fisico di stoccaggio sia sulla planimetria, mentre la colonna "scarico" prevede un'altra fincatura con la dicitura "codice - mese" che consente, nei casi di svincolo parziale - laddove le partite siano costituite da piu' codici mese - di riscontrare esattamente il prodotto uscito dall'ammasso e conseguentemente l'immediata identificazione delle forme ancora in giacenza. CONTROLLI IN ENTRATA. L'organo di controllo, ricevuta la richiesta da parte dell'ammassatore provvede agli accertamenti in loco congiuntamente all'esperto designato dal Consorzio di tutela. A conclusione delle operazioni di ammasso i controllori redigeranno i rispettivi verbali in cinque esemplari: 1) due copie all'A.I.M.A.; 2) copia I.P.A.; 3) copia ammassatore; 4) copia Consorzio. Si precisa che solo il verbale redatto dall'organo regionale e' stato modificato (allegato 2) in quanto tiene conto della possibilita' di effettuare il rilevamento del peso della partita mediante campione rappresentativo. ADEMPIMENTI DELL'AMMASSATORE. Al termine delle operazioni di controllo in entrata l'ammassatore deve: a) presentare la domanda per la concessione dell'aiuto comunitario, provvista dell'autentica della firma in quattro originali (allegato 3): 1) copia I.P.A.; 2) copia ammassatore; 3) due copie all'A.I.M.A. con allegato il certificato della cam- era di commercio aggiornato; b) comunicare settimanalmente la quantita' di formaggio, entrata e uscita dall'ammasso nella settimana precedente, all'A.I.M.A. per il tramite dei consorzi di tutela. Si rammenta che la documentazione sopra descritta, unitamente alle copie dei verbali redatti dai controllori, deve tassativamente pervenire all'A.I.M.A. entro trenta giorni dalla data di ammasso. Trascorso tale termine l'A.I.M.A. non dara' corso all'accettazione del contratto d'ammasso. CONTROLLI INTERMEDI. Poiche' la circolare n. 14 del 6 luglio 1990 e' stata trasmessa anche alla CEE, per l'esame di competenza, e quest'ultima ha espresso formale assenso salvo una attenta verifica delle condizioni di ammasso nel corso degli annuali controlli esperiti in sede di chiusura della contabilita', si provvedera' a fornire ulteriori chiarimenti operativi dopo aver valutato le osservazioni dei funzionari regionali e comunitari. Si ritiene, al momento, che la trasmissione di un fac-simile (allegato 4 e 4- bis) possa essere esaustivo delle problematiche in- site in tale fase. CONTROLLI FINALI. Premesso che la richiesta di svincolo puo' essere presentata dall'ammassatore a mezzo telegramma, telex o fax, come nel caso precedente le operazioni di controllo nella fase di uscita, restano sostanzialmente invariate fatto salvo tuttavia voler considerare che l'accertamento deve essere ricondotto ai necessari supporti amministrativo-contabile predisposti al momento dell'entrata in ammasso. Un ulteriore aspetto da salvaguardare nei riguardi del regolare arrivo dei verbali di svincolo il cui smarrimento determina, in casi seppur limitati, il superamento dei termini di pagamento previsti dalla CEE, richiede che gli ispettorati preannuncino le quantita' di formaggio svincolato nella settimana precisando per ciascuna partita o lotto di essa il numero delle forme, il loro peso e il numero di posizione. Com'e' noto, infatti, il mancato arrivo del verbale di svincolo all'A.I.M.A. comporta, nell'impossibilita' di determinarlo in tempi congrui, l'esigenza di instaurare una procedura di pagamento motivata nella quale devono essere acclarati i motivi della mancata ricezione dell'atto suddetto al fine di individuare ogni responsabilita' per danno erariale (circ. prot. 3460/lc del 4 aprile 1986). Pertanto l'esigenza sopra menzionata di preannunciare l'invio dei verbali mediante telex o fax settimanali costituisce l'unica possibilita' di salvaguardare il corretto operato dell'A.I.M.A. e degli ispettorati preposti al controllo. Si coglie l'occasione per segnalare, in merito alle modalita' di controllo, che i servizi del FEOGA hanno piu' volte fatto rilevare in occasione delle visite ispettive presso l'A.I.M.A., la necessita' che i funzionari addetti ai controlli siano opportunamente avvicendati e che i controlli durante il periodo dell'ammasso vengono effettuati in maniera saltuaria e senza alcun preavviso. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A. GORIA