Con  circolare n. 14 del 6 luglio 1990, questa Azienda ha informato
gli assessorati regionali sulle modifiche apportate  dal  regolamento
CEE  n.  1526/90  del  6  giugno  1990  alla  disciplina  riguardante
l'ammasso privato dei formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano.
  Con la presente vengono  illustrati  ulteriori  aspetti  innovativi
recati dal citato regolamento.
MODALITA' DI AMMASSO.
  Le nuove modalita' d'ammasso si inseriscono in una prassi operativa
gia'   nota   che   tuttavia  tiene  conto  degli  elementi  atti  ad
identificare l'idoneita' di ciascuna forma per  essere  ammessa  alle
misure  comunitarie  nonche'  il  metodo  di determinazione dell'eta'
minima del formaggio costituente la partita da immettere  in  ammasso
privato.
1) Marchio d'origine.
  Il  regolamento  CEE n. 2211/79 all'art. 16 prevede la presenza del
marchio d'origine ai fini dell'ammissione del prodotto all'ammasso.
  A tale riguardo giova chiarire che alla formazione di tale elemento
contribuiscono sia il marchio  impresso  sulle  forme  dalla  fascera
all'atto  della produzione sia il marchio apposto successivamente dal
Consorzio di tutela.
  Infatti solo la presenza dei citati marchi garantisce l'origine del
prodotto secondo l'esigenza della regolamentazione comunitaria.
2) Eta' minima del formaggio.
  Per quanto riguarda la verifica dell'eta' minima  dei  formaggi  da
immettere   all'ammasso,   resta   immutata  la  prassi  vigente  che
comprende, ai fini del calcolo, anche il mese di produzione.
3) Elementi identificativi della partita da ammassare.
  L'ammassatore  deve  rispettare  scrupolosamente  quanto   appresso
precisato:
    a)   predisporre  le  forme  da  ammassare  in  maniera  contigua
esponendo gli elementi identificativi - matricola, marchio a fuoco  e
data di produzione - verso l'esterno.
  Con  l'occasione  si  rammenta  che l'identificazione delle singole
forme e la relativa  data  di  fabbricazione  costituiscono  elementi
essenziali delle esigenze comunitarie al fine di evitare sostituzioni
del  prodotto  e consentire, altresi', il beneficio solo al formaggio
che ha raggiunto i necessari requisiti qualitativi per effetto  della
stagionatura.
  A  conclusione  delle  operazioni  fisiche di immagazzinaggio sara'
cura dell'ammassatore  indicare  le  partite  ammassate  in  apposita
planimetria del magazzino;
    b) esibire la documentazione attestante la proprieta' delle forme
ammassate  o,  nel  caso  di  strutture  cooperative e consortili, il
legale possesso del prodotto;
    c) compilare obbligatoriamente  il  registro  di  carico-scarico,
debitamente vidimato, redatto secondo l'allegato 1.
  Rispetto   alla   stesura  originaria  il  nuovo  registro  prevede
un'articolazionemaggiore per quanto attiene  l'identificazione  delle
forme  ammassate  al  fine  di  impedirne  qualsiasi  possibilita' di
sostituzione  se  non  per  motivi  di   deterioramento   qualitativo
(regolamento CEE n. 2793/83).
  Ne  consegue  che la colonna "carico" comprende una nuova fincatura
con la dicitura  "ubicazione  locale  magazzino"  in  modo  che  tale
riferimento permetta l'individuazione, in ogni momento, della partita
sia  nel  luogo fisico di stoccaggio sia sulla planimetria, mentre la
colonna  "scarico" prevede un'altra fincatura con la dicitura "codice
- mese" che consente, nei casi di  svincolo  parziale  -  laddove  le
partite  siano  costituite  da  piu'  codici  mese  -  di riscontrare
esattamente  il  prodotto  uscito  dall'ammasso  e   conseguentemente
l'immediata identificazione delle forme ancora in giacenza.
CONTROLLI IN ENTRATA.
  L'organo   di   controllo,   ricevuta   la   richiesta   da   parte
dell'ammassatore provvede agli accertamenti  in  loco  congiuntamente
all'esperto designato dal Consorzio di tutela.
  A conclusione delle operazioni di ammasso i controllori redigeranno
i rispettivi verbali in cinque esemplari:
   1) due copie all'A.I.M.A.;
   2) copia I.P.A.;
   3) copia ammassatore;
   4) copia Consorzio.
  Si  precisa  che  solo  il verbale redatto dall'organo regionale e'
stato  modificato  (allegato  2)  in   quanto   tiene   conto   della
possibilita'  di  effettuare  il  rilevamento  del peso della partita
mediante campione rappresentativo.
ADEMPIMENTI DELL'AMMASSATORE.
  Al termine delle operazioni di controllo in  entrata  l'ammassatore
deve:
    a)   presentare   la   domanda   per  la  concessione  dell'aiuto
comunitario,  provvista  dell'autentica  della   firma   in   quattro
originali (allegato 3):
    1) copia I.P.A.;
    2) copia ammassatore;
    3)  due copie all'A.I.M.A. con allegato il certificato della cam-
era di commercio aggiornato;
    b) comunicare settimanalmente la quantita' di formaggio,  entrata
e uscita dall'ammasso nella settimana precedente, all'A.I.M.A. per il
tramite dei consorzi di tutela.
  Si  rammenta che la documentazione sopra descritta, unitamente alle
copie  dei  verbali  redatti  dai  controllori,  deve  tassativamente
pervenire all'A.I.M.A. entro trenta giorni dalla data di ammasso.
  Trascorso  tale termine l'A.I.M.A. non dara' corso all'accettazione
del contratto d'ammasso.
CONTROLLI INTERMEDI.
  Poiche' la circolare n. 14 del 6 luglio  1990  e'  stata  trasmessa
anche alla CEE, per l'esame di competenza, e quest'ultima ha espresso
formale  assenso  salvo  una  attenta  verifica  delle  condizioni di
ammasso nel  corso  degli  annuali  controlli  esperiti  in  sede  di
chiusura  della  contabilita',  si  provvedera'  a  fornire ulteriori
chiarimenti  operativi  dopo  aver  valutato  le   osservazioni   dei
funzionari regionali e comunitari.
  Si  ritiene,  al  momento,  che  la  trasmissione  di un fac-simile
(allegato 4 e 4- bis) possa essere esaustivo delle problematiche  in-
site in tale fase.
CONTROLLI FINALI.
  Premesso  che  la  richiesta  di  svincolo  puo'  essere presentata
dall'ammassatore a mezzo telegramma,  telex  o  fax,  come  nel  caso
precedente  le  operazioni di controllo nella fase di uscita, restano
sostanzialmente invariate fatto salvo tuttavia voler considerare  che
l'accertamento   deve   essere   ricondotto   ai  necessari  supporti
amministrativo-contabile  predisposti  al  momento  dell'entrata   in
ammasso.
  Un  ulteriore  aspetto  da  salvaguardare nei riguardi del regolare
arrivo dei verbali di svincolo il cui smarrimento determina, in  casi
seppur  limitati,  il  superamento  dei termini di pagamento previsti
dalla CEE, richiede che gli ispettorati preannuncino le quantita'  di
formaggio  svincolato nella settimana precisando per ciascuna partita
o lotto di essa il numero delle forme, il loro peso e  il  numero  di
posizione.
  Com'e'  noto,  infatti,  il  mancato arrivo del verbale di svincolo
all'A.I.M.A. comporta, nell'impossibilita' di determinarlo  in  tempi
congrui, l'esigenza di instaurare una procedura di pagamento motivata
nella  quale devono essere acclarati i motivi della mancata ricezione
dell'atto suddetto al fine di individuare  ogni  responsabilita'  per
danno erariale (circ. prot. 3460/lc del 4 aprile 1986).
  Pertanto  l'esigenza  sopra menzionata di preannunciare l'invio dei
verbali  mediante  telex  o  fax  settimanali   costituisce   l'unica
possibilita'  di  salvaguardare  il  corretto operato dell'A.I.M.A. e
degli ispettorati preposti al controllo.
  Si coglie l'occasione per segnalare, in merito  alle  modalita'  di
controllo, che i servizi del FEOGA hanno piu' volte fatto rilevare in
occasione delle visite ispettive presso l'A.I.M.A., la necessita' che
i  funzionari addetti ai controlli siano opportunamente avvicendati e
che i controlli durante il periodo dell'ammasso vengono effettuati in
maniera saltuaria e senza alcun preavviso.
                       Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                               Presidente dell'A.I.M.A.
                                      GORIA