IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, che stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile; Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1987, con il quale e' stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione nella composizione concernente gli affari del personale dell'Amministrazione civile; Visto il proprio decreto in data 1 dicembre 1987, con il quale le suddette elezioni, a seguito di rinvio disposto con decreto ministeriale 27 agosto 1987, sono state fissate per i giorni di domenica 20 e lunedi' 21 marzo 1988; Visti i propri decreti in data 21 aprile 1988 con i quali sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti in seno al consiglio di amministrazione nella composizione concernente gli affari del personale dell'Amministrazione civile; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento; Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8; Considerato che occorre procedere all'elezione di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, al fine della ricostituzione del consiglio di amministrazione, cui compete la trattazione degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, per il quadriennio che andra' a decorrere dalla proclamazione degli eletti; Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visti gli articoli 3, 4, 6 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nonche' l'art. 2, terzo comma, della succitata legge 13 dicembre 1986, n. 903; Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 19 maggio 1992; Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato prof. dott. Tomaso Pala; Decreta: Art. 1. I rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno da eleggere per la nomina in seno al consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti, ai sensi dell'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.