IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Torgiano" ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia "Torgiano" rosso; Considerato che la D.O.C.G. "Torgiano" rosso, il cui disciplinare di produzione prevede un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%, corrisponde alla tipologia D.O.C. "Torgiano" rosso riserva, in precedenza regolamentata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, che ha previsto nella misura minima del 12% il titolo alcolometrico volumico totale per l'immissione al consumo; Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, recante disposizioni transitorie, secondo il quale possono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita le partite di vino "Torgiano" rosso riserva D.O.C. provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti; Ritenuta la necessita' di consentire la commercializzazione con la D.O.C.G. per le citate partite di vino "Torgiano" rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%, senza pregiudizio per le caratteristiche qualitative delle partite di vino successivamente prodotte nel rispetto della disciplina D.O.C.G.; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, la quale prevede agli articoli 8 e 10 che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Art. 1. Le partite di vino "Torgiano" rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, possono essere immesse al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita, ferme restando tutte le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.