IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 luglio
1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni  di
origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Torgiano" ed approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 20 ottobre
1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata e garantita per la tipologia "Torgiano" rosso;
  Considerato  che  la D.O.C.G. "Torgiano" rosso, il cui disciplinare
di  produzione  prevede  un  titolo  alcolometrico  volumico   minimo
naturale di 12,5%, corrisponde alla tipologia D.O.C. "Torgiano" rosso
riserva,  in  precedenza  regolamentata  con  il  citato  decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo  1968,  che  ha  previsto  nella
misura  minima  del  12%  il titolo alcolometrico volumico totale per
l'immissione al consumo;
  Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
20  ottobre  1990, recante disposizioni transitorie, secondo il quale
possono  usufruire  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   le  partite  di  vino  "Torgiano"  rosso  riserva  D.O.C.
provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti;
  Ritenuta la necessita' di consentire la commercializzazione con  la
D.O.C.G.  per  le  citate  partite  di  vino "Torgiano" rosso riserva
provenienti dalla  vendemmia  1990  e  precedenti  aventi  un  titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 12%, senza pregiudizio per le
caratteristiche  qualitative  delle  partite  di vino successivamente
prodotte nel rispetto della disciplina D.O.C.G.;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n.  164,  la  quale  prevede  agli
articoli  8 e 10 che i disciplinari di produzione vengano approvati o
modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le partite di  vino  "Torgiano"  rosso  riserva  provenienti  dalla
vendemmia  1990  e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 12%, possono  essere  immesse  al  consumo  con  la
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita, ferme restando
tutte  le  altre  caratteristiche  previste   dal   disciplinare   di
produzione  annesso  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20
ottobre 1990.