IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto l'art. 11 della legge 25 marzo 1959, n. 125;
  Visto  l'art.  54  del regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Preso atto dei recenti riscontri di larve di parassiti  del  genere
Anisakis  -  patogeni  per  l'uomo  -  in partite di alici (Engraulis
encrasicolus) e sardine (Sardina pilchardus);
  Considerato che l'infestazione da  parassiti  del  genere  Anisakis
puo'  interessare  anche  altre  specie  ittiche  ed, in particolare,
l'aringa (Clupea harengus), lo sgombro (Scomber scombrus), il tracuro
(Trachurus trachurus), il melu' (Gadus potassou), il  pesce  sciabola
(Lepidopus  caudatus),  il  merluzzo  (Merluccius  merluccius)  e  le
triglie (Mullus sp);
  Visti il parere del Consiglio superiore di sanita' e le conseguenti
misure cautelari dettate con circolare del Ministro della sanita'  in
data 11 marzo 1992, n. 10;
  Vista  la direttiva n. 91/493 CEE del 22 luglio 1991 concernente le
norme    sanitarie    applicabili    alla    produzione    ed    alla
commercializzazione dei prodotti della pesca;
  Tenuto conto dalle diverse tecnologie impiegate nella preparazione,
trasformazione e conservazione dei prodotti della pesca;
  Ritenuto  necessario  ed urgente, ai fini della tutela della salute
pubblica,  adottare  ulteriori  misure  per  evitare  il  consumo  di
prodotti  ittici  crudi  o  praticamente  crudi  contaminati da larve
vitali di Anisakis;
  Rilevata altresi', la necessita' di rimuovere con urgenza i  motivi
che hanno portato a significative diminuzioni del consumo di pesce da
parte della popolazione;
  Rilevato che i citati motivi di urgenza precludono il conformarsi a
tutte  le  modalita' procedurali concernenti l'informazione della CEE
prevista  dalla  direttiva  del  Consiglio  del  29  marzo  1983,  n.
83/189/CEE,  e  ferma  restando  la  disponibilita'  a  valutare ogni
eventuale osservazione della CEE e ad emanare gli atti aggiuntivi che
si rendessero all'occorrenza necessari;
  Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  La presente ordinanza si applica alle specie di pesce  indicate  in
premessa,  suscettibili  di essere parassitate da nematodi del genere
Anisakis.