IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare,  l'art.  18,
comma  1,  lettera c), che prevede l'istituzione, con le procedure di
cui all'art. 5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  dei  parchi
nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,
e  d'intesa  con  la  regione  Sardegna del parco marino del golfo di
Orosei;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 10,
che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art.  5  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste
casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;
  Visto  il  programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la
salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5  agosto  1988,
che  ripartisce  le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione
di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;
  Visto il programma  triennale  1989-91  per  la  tutela  ambientale
(P.T.T.A.),   approvato   con   delibera  CIPE  3  agosto  1990,  che
costituisce lo strumento fondamentale per la definizione  del  quadro
di  riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego
coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli  interventi
prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della
legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Considerato  inoltre  che tale quadro prevede un programma generale
finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce
gli obiettivi generali e  le  caratteristiche  degli  interventi  per
attivare  il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione,
e costituisce - per finalita', oggetto,  modalita'  di  attuazione  -
l'integrazione  e la continuazione degli interventi per l'istituzione
dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;
  Visto il  citato  programma  triennale  il  quale  prevede  per  il
programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:
    a)   conoscenza   degli   ecosistemi   presenti  nel  parco,  con
particolare riferimento  ai  sistemi  vegetazionali,  ai  popolamenti
faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
    b)  recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare
mediante interventi connessi alle misure provvisorie di  salvaguardia
ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
    c)  informazioni,  educazione  e  formazione,  in particolare dei
giovani, sugli aspetti ambientali,  culturali,  storici  tradizionali
presenti nell'area del parco;
    d)  valorizzazione  e  promozione  della  fruibilita' del parco e
promozione   dello   sviluppo   socio-economico   delle   popolazioni
residenti;
  Visti  gli  articoli  1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che
prevedono, per l'attuazione del programma  triennale  per  la  tutela
ambientale,  la  promozione  da  parte  del Ministro dell'ambiente di
apposite intese programmatiche con  le  singole  regioni  e  province
autonome,  per  l'impiego  coordinato delle risorse ed in particolare
per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio,  con
finanziamento  a  carico  dello  Stato,  delle  regioni e degli altri
soggetti partecipanti alle intese;
  Vista  l'integrazione  della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata
dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e  sostituisce  la
delibera  CIPE  5  agosto  1988  prevedendo a tal fine che i progetti
relativi  ai  parchi   nazionali   presentati   dalle   regioni   per
l'attuazione  del  programma  annuale  1988  e per l'attuazione delle
intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con
le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le
risorse sia del programma triennale stesso che del programma  annuale
1988;
  Atteso  che  sul  cap.  7406,  categoria XII, del bilancio 1991 del
Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con  il
decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  29 ottobre 1991, registrato
presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro  n.  39,
foglio  n.  331,  elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la
somma di lire 31.000 milioni;
  Considerato che la commissione tecnico  scientifica  del  Ministero
dell'ambiente  ha  esaminato  le  istanze  di finanziamento trasmesse
dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma
annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere,
indicando  il  piano  di  ripartizione  delle   risorse   finanziarie
disponibili;
  Vista  la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta
con nota 4/RIS del 31 luglio 1991, ed i  successivi  atti  istruttori
secondo   i   quali  tutte  le  proposte  di  intervento  ammesse  al
finanziamento e riportate nell'allegato A alla predetta  intesa  sono
conformi  alle  finalita'  del  programma  triennale  per  la  tutela
ambientale e ammissibili al finanziamento;
  Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
che  autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per la
istituzione ed il primo funzionamento dei parchi  nazionali  previsti
dalla  lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Visto che per consentire l'istituzione  e  il  primo  funzionamento
dell'ente  di  gestione  del Parco nazionale del Pollino e' opportuno
effettuare il trasferimento della somma di  lire  2.300  milioni  nei
confronti della regione Basilicata ove e' prevista la sede legale del
suddetto  ente  a  valere  sulla  indicata  somma complessiva di lire
14.000 milioni;
  Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 18  dicembre  1991
tra   il   Ministero   dell'ambiente  e  la  regione  Basilicata  per
l'attuazione,  nella  medesima  regione,   del   Programma   generale
protezione  della  natura  (Pronac),  finanziato  con  le risorse del
programma annuale 1988 e  del  programma  triennale  1989-91  per  la
tutela  ambientale,  nonche' l'avvio della gestione relativa al Parco
nazionale del Pollino mediante l'utilizzo  della  quota  parte  delle
risorse  di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n.
394;
  Considerato inoltre che,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal
P.T.T.A.,  per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati
occorre assicurare la gestione unitaria e  coordinata  delle  risorse
finanziarie,  comprese  quelle della regione Basilicata e degli altri
soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, e'  necessario
trasferire  alla  regione la somma complessiva di lire 7.956 milioni,
come previsto dall'intesa programmatica stessa;
  Considerato  infine  che,  il successivo trasferimento dei fondi ai
soggetti  titolari  degli  interventi,  avverra'  -  secondo   quanto
previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 - con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  e  che  quindi  tale decreto rappresenta lo
strumento tramite il quale il  Ministro  dell'ambiente  definisce  le
modalita',  le  condizioni  ed  i  tempi  da  soddisfare  per rendere
disponibili   i   fondi   statali   ed   assicurare   il    controllo
sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione
dei relativi interventi;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991,
registrato  alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2,
foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di  Stato,  on.  Piero
Angelini,  sono  stati  delegati  anche  gli  affari  concernenti  la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Interventi ammessi a finanziamento
  1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa
programmatica con la regione  Basilicata,  stipulata  a  Roma  il  18
dicembre  1991,  e  indicati  nell'allegato  A  al  presente decreto,
concernenti il programma annuale 1988 di interventi  urgenti  per  la
salvaguardia  ambientale  e  il  programma  triennale  1989-91 per la
tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le  somme  a
fianco di ciascuno indicate.
  2.  Le  risorse  finanziarie  derivanti  da capitoli dello stato di
previsione  del   Ministero   dell'ambiente   destinate   dall'intesa
programmatica  all'attuazione  dei  predetti  interventi  ammontano a
complessive lire 5.656 milioni.