IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare,  l'art.  18,
comma  1,  lettera c), che prevede l'istituzione, con le procedure di
cui all'art. 5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  dei  parchi
nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,
e  d'intesa  con  la  regione  Sardegna del parco marino del Golfo di
Orosei;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art.  10,
che  prevede  l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste
casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;
  Visto il programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti  per  la
salvaguardia  ambientale,  approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988,
che ripartisce le risorse finanziarie disponibili  per  l'istituzione
di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;
  Visto  il  programma  triennale  1989-91  per  la tutela ambientale
(P.T.T.A.),  approvato  con  delibera  CIPE  3   agosto   1990,   che
costituisce  lo  strumento fondamentale per la definizione del quadro
di riferimento globale della politica ambientalistica, per  l'impiego
coordinato  delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi
prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della
legge 28 agosto 1989, n.  305;
  Considerato inoltre che tale quadro prevede un  Programma  generale
finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce
gli  obiettivi  generali  e  le  caratteristiche degli interventi per
attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via  d'istituzione,
e  costituisce  -  per  finalita', oggetto, modalita' di attuazione -
l'integrazione e la continuazione degli interventi per  l'istituzione
dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;
  Visto  il  citato  programma  triennale  il  quale  prevede  per il
programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:
    a)  conoscenza  degli  ecosistemi   presenti   nel   parco,   con
particolare  riferimento  ai  sistemi  vegetazionali,  ai popolamenti
faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
    b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da  realizzare
mediante  interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia
ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
    c) informazioni, educazione  e  formazione,  in  particolare  dei
giovani,  sugli  aspetti  ambientali, culturali, storici tradizionali
presenti nell'area del parco;
    d) valorizzazione e promozione  della  fruibilita'  del  parco  e
promozione   dello   sviluppo   socio-economico   delle   popolazioni
residenti;
  Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989,  n.  305,  che
prevedono,  per  l'attuazione  del  programma triennale per la tutela
ambientale, la promozione da  parte  del  Ministro  dell'ambiente  di
apposite  intese  programmatiche  con  le  singole regioni e province
autonome, per l'impiego coordinato delle risorse  ed  in  particolare
per  la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con
finanziamento a carico dello  Stato,  delle  regioni  e  degli  altri
soggetti partecipanti alle intese;
  Vista  l'integrazione  della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata
dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e  sostituisce  la
delibera  CIPE  5  agosto  1988  prevedendo a tal fine che i progetti
relativi  ai  parchi   nazionali   presentati   dalle   regioni   per
l'attuazione  del  programma  annuale  1988  e per l'attuazione delle
intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con
le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le
risorse sia del programma triennale stesso che del programma  annuale
1988;
  Atteso  che  sul  cap.  7406,  categoria XII, del bilancio 1991 del
Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con  il
decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  29 ottobre 1991, registrato
presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro  n.  39,
foglio  n.  331,  elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la
somma di lire 31.000 milioni;
  Considerato che la commissione tecnico  scientifica  del  Ministero
dell'ambiente  ha  esaminato  le  istanze  di finanziamento trasmesse
dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma
annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere,
indicando  il  piano  di  ripartizione  delle   risorse   finanziarie
disponibili;
  Vista  la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta
con nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte  le  proposte
di  intervento  ammesse  al finanziamento e riportate nell'allegato A
alla predetta intesa  sono  conformi  alle  finalita'  del  programma
triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;
  Vista  l'intesa  di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991
tra il Ministero dell'ambiente e la regione Umbria  per  l'attuazione
nella   medesima  del  Programma  generale  protezione  della  natura
(Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e  del
programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;
  Considerato  inoltre  che,  in  conformita'  a  quanto previsto dal
P.T.T.A. per la corretta attuazione degli interventi  sopra  indicati
occorre  assicurare  la  gestione unitaria e coordinata delle risorse
finanziarie, comprese quelle  della  regione  Umbria  e  degli  altri
soggetti  pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, e' necessario
trasferire alla regione la somma complessiva di lire  4.230  milioni,
come previsto dall'intesa programmatica stessa;
  Considerato  infine  che,  il successivo trasferimento dei fondi ai
soggetti  titolari  degli  interventi,  avverra'  -  secondo   quanto
previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 - con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  e  che  quindi  tale decreto rappresenta lo
strumento tramite il quale il  Ministro  dell'ambiente  definisce  le
modalita',  le  condizioni  ed  i  tempi  da  soddisfare  per rendere
disponibili   i   fondi   statali   ed   assicurare   il    controllo
sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione
dei relativi interventi;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991,
registrato  alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2,
foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di  Stato,  on.  Piero
Angelini,  sono  stati  delegati  anche  gli  affari  concernenti  la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Interventi ammessi a finanziamento
  1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa
programmatica  con la regione Umbria, stipulata a Roma il 16 dicembre
1991, e indicati nell'allegato A al presente decreto, concernenti  il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale,
relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco  di  ciascuno
indicate.
  2.  Le  risorse  finanziarie  derivanti  da capitoli dello stato di
previsione  del   Ministero   dell'ambiente   destinate   dall'intesa
programmatica  all'attuazione  dei  predetti  interventi  ammontano a
complessive lire 4.230 milioni.