IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare,  l'art.  18,
comma  1,  lettera c), che prevede l'istituzione, con le procedure di
cui all'art. 5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  dei  parchi
nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,
e  d'intesa  con  la  regione  Sardegna del parco marino del Golfo di
Orosei;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art.  10,
che  prevede  l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste
casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;
  Visto il programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti  per  la
salvaguardia  ambientale,  approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988,
che ripartisce le risorse finanziarie disponibili  per  l'istituzione
di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;
  Visto  il  programma  triennale  1989-91  per  la tutela ambientale
(P.T.T.A.),  approvato  con  delibera  CIPE  3   agosto   1990,   che
costituisce  lo  strumento fondamentale per la definizione del quadro
di riferimento globale della politica ambientalistica, per  l'impiego
coordinato  delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi
prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della
legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Considerato inoltre che tale quadro prevede un  Programma  generale
finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce
gli  obiettivi  generali  e  le  caratteristiche degli interventi per
attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via  d'istituzione,
e  costituisce  -  per  finalita', oggetto, modalita' di attuazione -
l'integrazione e la continuazione degli interventi per  l'istituzione
dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;
  Visto  il  citato  programma  triennale  il  quale  prevede  per il
programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:
    a)  conoscenza  degli  ecosistemi   presenti   nel   parco,   con
particolare  riferimento  ai  sistemi  vegetazionali,  ai popolamenti
faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
    b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da  realizzare
mediante  interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia
ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
    c) informazioni, educazione  e  formazione,  in  particolare  dei
giovani,  sugli  aspetti  ambientali, culturali, storici tradizionali
presenti nell'area del parco;
    d) valorizzazione e promozione  della  fruibilita'  del  parco  e
promozione   dello   sviluppo   socio-economico   delle   popolazioni
residenti;
  Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989,  n.  305,  che
prevedono,  per  l'attuazione  del  programma triennale per la tutela
ambientale, la promozione da  parte  del  Ministro  dell'ambiente  di
apposite  intese  programmatiche  con  le  singole regioni e province
autonome, per l'impiego coordinato delle risorse  ed  in  particolare
per  la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con
finanziamento a carico dello  Stato,  delle  regioni  e  degli  altri
soggetti partecipanti alle intese;
  Vista  l'integrazione  della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata
dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e  sostituisce  la
delibera  CIPE  5  agosto  1988  prevedendo a tal fine che i progetti
relativi  ai  parchi   nazionali   presentati   dalle   regioni   per
l'attuazione  del  programma  annuale  1988  e per l'attuazione delle
intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con
le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le
risorse sia del programma triennale stesso che del programma  annuale
1988;
  Atteso  che  sul  cap.  7408,  categoria XII, del bilancio 1991 del
Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di
lire 10.000 milioni;
  Considerato che la commissione tecnico  scientifica  del  Ministero
dell'ambiente  ha  esaminato  le  istanze  di finanziamento trasmesse
dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma
annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere,
indicando  il  piano  di  ripartizione  delle   risorse   finanziarie
disponibili;
  Vista  la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta
con nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte  le  proposte
di  intervento  ammesse  al finanziamento e riportate nell'allegato A
alla predetta intesa  sono  conformi  alle  finalita'  del  programma
triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;
  Vista  l'intesa  di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991
tra il Ministero dell'ambiente e la regione Sardegna per l'attuazione
nella  medesima  del  Programma  generale  protezione  della   natura
(Pronac),  finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del
programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;
  Considerato inoltre che,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal
P.T.T.A.,  per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati
occorre assicurare la gestione unitaria e  coordinata  delle  risorse
finanziarie,  comprese  quelle  della  regione Sardegna e degli altri
soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, e'  necessario
trasferire  alla  regione la somma complessiva di lire 1.300 milioni,
come previsto dall'intesa programmatica stessa;
  Considerato infine che, il successivo trasferimento  dei  fondi  ai
soggetti   titolari  degli  interventi,  avverra'  -  secondo  quanto
previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 - con decreto del
Ministro dell'ambiente, e che  quindi  tale  decreto  rappresenta  lo
strumento  tramite  il  quale  il Ministro dell'ambiente definisce le
modalita', le  condizioni  ed  i  tempi  da  soddisfare  per  rendere
disponibili    i   fondi   statali   ed   assicurare   il   controllo
sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione
dei relativi interventi;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991,
registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n.  2,
foglio  n.  345,  con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero
Angelini,  sono  stati  delegati  anche  gli  affari  concernenti  la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Interventi ammessi a finanziamento
  1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa
programmatica  con  la  regione  Sardegna,  stipulata  a  Roma  il 16
dicembre 1991,  e  indicati  nell'allegato  A  al  presente  decreto,
concernenti  il  programma  annuale 1988 di interventi urgenti per la
salvaguardia ambientale e  il  programma  triennale  1989-91  per  la
tutela  ambientale,  relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a
fianco di ciascuno indicate.
  2. Le risorse finanziarie derivanti  da  capitoli  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'ambiente   destinate  dall'intesa
programmatica all'attuazione  dei  predetti  interventi  ammontano  a
complessive lire 1.300 milioni.