IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse; Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 24 gennaio 1992, n. 4; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 12 febbraio 1992, n. 192; Vista la delibera dell'azienda di promozione turistica di Grosseto, in data 19 febbraio 1992, n. 666; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 6 febbraio 1992, n. 450; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. A) Dal 20 luglio 1992 al 28 agosto 1992 e' vietato l'afflusso nell'isola del Giglio (Grosseto) di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa. B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 dicembre 1992 e' vietato l'afflusso, nell'isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.