IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
cura, soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione  stabilmente  residente  siano  fatti
affluire nelle stesse;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale dell'isola del Giglio
(Grosseto) in data 24 gennaio 1992, n. 4;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
12 febbraio 1992, n. 192;
  Vista la delibera dell'azienda di promozione turistica di Grosseto,
in data 19 febbraio 1992, n. 666;
  Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 6 febbraio 1992,
n. 450;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   A) Dal 20 luglio 1992 al 28  agosto  1992  e'  vietato  l'afflusso
nell'isola  del  Giglio  (Grosseto)  di  autoveicoli  appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nella stessa.
   B) Dalla data di pubblicazione del presente  decreto  sino  al  31
dicembre   1992   e'   vietato   l'afflusso,  nell'isola  del  Giglio
(Grosseto), agli autobus appartenenti  ad  imprese  non  aventi  sede
legale ed amministrativa nell'isola stessa.