IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del 30 giugno 1981,  e  succes-
sive  modificazioni,  relativo  all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero;
  Visto il regolamento CEE n. 193 del 26 giugno  1982,  e  successive
modificazioni, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti
di quote nel settore dello zucchero;
  Vista  la  delibera  del  7  marzo  1984,  con  la quale il CIPE ha
approvato  gli  obiettivi,  gli  indirizzi  operativi  e  le   azioni
programmatiche  contenute  nel  piano di ristrutturazione del settore
bieticolo saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n.  546  ed
alla legge 19 dicembre 1983, n. 700;
  Vista  la  delibera  del  20 dicembre 1990, con la quale il CIPE ha
approvato l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero,  ai  sensi
della legge 30 luglio 1990, n. 209;
  Visti  i  piani specifici di intervento approvati dal CIPE ai sensi
della richiamata legge 19 dicembre 1983, n. 700;
  Visto il decreto 28 febbraio 1991 e successive  modifiche  relativo
alla  determinazione  delle  quote  A  e  B  per  lo  zucchero  e per
l'isoglucosio adottato ai sensi del  regolamento  CEE  n.  1785/81  e
sulla  base  degli orientamenti e degli indirizzi del piano bieticolo
saccarifero;
  Viste  le  domande  e  le  relative  delibere   dei   consigli   di
amministrazione   delle   societa':  SFIR  S.p.a.  -  Soc.  fondiaria
industriale romagnola, con sede in Cesena (Forli')  del  25  febbraio
1992;  Ponteco  zuccheri S.p.a., con sede in Pontelagoscuro (Ferrara)
del 24 febbraio 1992; della  Finanziaria  saccarifera  italo  iberica
S.p.a.,  con  sede  in  Milano  del  24  febbraio  1992 e dell'Unione
saccarifera emiliana - USE S.p.a., con sede in Milano del 24 febbraio
1992, con le quali e' stato deciso di chiedere la ricostituzione  del
Gruppo SFIR a partire dalla campagna 1992-93, da considerare, ai fini
della   gestione  delle  quote  comunitarie,  come  un'unica  impresa
produttrice di zucchero, nella quale devono intendersi  confluite  le
quote  delle  singole  societa',  cosi' individuate: SFIR S.p.a. Soc.
fondiaria industriale romagnola q.li 498.728,3  di  quota  A  e  q.li
101.305  di quota B per un totale di 600.033,3 q.li; Ponteco zuccheri
q.li 498.728,4 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale  di
600.033,4 q.li; Finanziaria saccarifera italo iberica q.li 747.844 di
quota  A  e  q.li  112.156  di quota B per un totale di 860.000 q.li;
Unione saccarifera emiliana - USE q.li 498.728,3 di quota  A  e  q.li
101.305 di quota B per un totale di 600.033,3 q.li;
  Considerato  che in base all'art. 9 del regolamento CEE n. 193/1982
puo' considerarsi come impresa produttrice di zucchero un  gruppo  di
imprese  produttrici  di  zucchero,  collegate  tra di loro sul piano
tecnico, economico e strutturale, e responsabili in  solido  per  gli
obblighi  derivanti  dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente
nei confronti dei produttori di  barbabietole  e  che,  pertanto,  le
richiamate  domande  possono essere accolte con la ricostituzione del
Gruppo SFIR, a partire dalla campagna 1992-93;
  Considerato  che  lo  stabilimento  di  Strongoli gestito dall'ESAC
(Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria) e' stato  posto  in
vendita dal tribunale di Roma, sezione fallimentare, con procedura n.
930 - Liquidazione beni concordato preventivo Nusam;
  Visto  l'accordo sottoscritto dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dall'assessore regionale della Calabria, dal Gruppo  SFIR  e
da  altre  parti  interessate relativo alla cessazione dell'attivita'
saccarifera dello zuccherificio di  Strongoli  prima  della  campagna
1992  come  pure relativo alle misure di accompagnamento connesse con
detta cessazione di attivita' ed in particolare  all'impegno  assunto
dal  Gruppo  SFIR, per un periodo di quattro campagne compresa quella
del 1992, a ritirare tutte le bietole prodotte nel  bacino  bieticolo
di  Strongoli  accollandosi i relativi oneri di trasporto, sino ad un
massimo corrispondente a 100.000 q.li di zucchero; accordo  alla  cui
osservanza  da parte della SFIR viene subordinata la maggiorazione di
quota attribuita  alla  Finanziaria  saccarifera  italo  iberica  del
predetto Gruppo;
  Considerata la necessita' di attribuire le quote assegnate all'ESAC
pari  a  q.li 191.288 di quote A e q.li 28.712 di quote B, alle altre
societa' saccarifere che  continuano  l'attivita'  di  trasformazione
delle  bietole  nell'area  del  Mezzogiorno continentale e, cioe', al
Gruppo SFIR e alla Societa' zuccherificio del Molise S.p.a.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 e' costituito, a
partire dalla campagna  1992-93,  il  Gruppo  SFIR,  Cesena,  tra  le
societa':  SFIR  S.p.a., con sede in Cesena, Ponteco zuccheri S.p.a.,
con sede in Pontelagoscuro,  Finanziaria  saccarifera  italo  iberica
S.p.a., con sede in Milano, Unione saccarifera emiliana - USE S.p.a.,
con sede in Milano.
  La  societa'  SFIR,  quale  capofila,  gestisce  i rapporti con gli
organismi preposti al settore bieticolo-saccarifero segnatamente  nei
confronti dell'AIMA.