IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del 30 giugno 1981, e succes- sive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; Visto il regolamento CEE n. 193 del 26 giugno 1982, e successive modificazioni, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero; Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel piano di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 ed alla legge 19 dicembre 1983, n. 700; Vista la delibera del 20 dicembre 1990, con la quale il CIPE ha approvato l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 209; Visti i piani specifici di intervento approvati dal CIPE ai sensi della richiamata legge 19 dicembre 1983, n. 700; Visto il decreto 28 febbraio 1991 e successive modifiche relativo alla determinazione delle quote A e B per lo zucchero e per l'isoglucosio adottato ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81 e sulla base degli orientamenti e degli indirizzi del piano bieticolo saccarifero; Viste le domande e le relative delibere dei consigli di amministrazione delle societa': SFIR S.p.a. - Soc. fondiaria industriale romagnola, con sede in Cesena (Forli') del 25 febbraio 1992; Ponteco zuccheri S.p.a., con sede in Pontelagoscuro (Ferrara) del 24 febbraio 1992; della Finanziaria saccarifera italo iberica S.p.a., con sede in Milano del 24 febbraio 1992 e dell'Unione saccarifera emiliana - USE S.p.a., con sede in Milano del 24 febbraio 1992, con le quali e' stato deciso di chiedere la ricostituzione del Gruppo SFIR a partire dalla campagna 1992-93, da considerare, ai fini della gestione delle quote comunitarie, come un'unica impresa produttrice di zucchero, nella quale devono intendersi confluite le quote delle singole societa', cosi' individuate: SFIR S.p.a. Soc. fondiaria industriale romagnola q.li 498.728,3 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale di 600.033,3 q.li; Ponteco zuccheri q.li 498.728,4 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale di 600.033,4 q.li; Finanziaria saccarifera italo iberica q.li 747.844 di quota A e q.li 112.156 di quota B per un totale di 860.000 q.li; Unione saccarifera emiliana - USE q.li 498.728,3 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale di 600.033,3 q.li; Considerato che in base all'art. 9 del regolamento CEE n. 193/1982 puo' considerarsi come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero, collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale, e responsabili in solido per gli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole e che, pertanto, le richiamate domande possono essere accolte con la ricostituzione del Gruppo SFIR, a partire dalla campagna 1992-93; Considerato che lo stabilimento di Strongoli gestito dall'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria) e' stato posto in vendita dal tribunale di Roma, sezione fallimentare, con procedura n. 930 - Liquidazione beni concordato preventivo Nusam; Visto l'accordo sottoscritto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dall'assessore regionale della Calabria, dal Gruppo SFIR e da altre parti interessate relativo alla cessazione dell'attivita' saccarifera dello zuccherificio di Strongoli prima della campagna 1992 come pure relativo alle misure di accompagnamento connesse con detta cessazione di attivita' ed in particolare all'impegno assunto dal Gruppo SFIR, per un periodo di quattro campagne compresa quella del 1992, a ritirare tutte le bietole prodotte nel bacino bieticolo di Strongoli accollandosi i relativi oneri di trasporto, sino ad un massimo corrispondente a 100.000 q.li di zucchero; accordo alla cui osservanza da parte della SFIR viene subordinata la maggiorazione di quota attribuita alla Finanziaria saccarifera italo iberica del predetto Gruppo; Considerata la necessita' di attribuire le quote assegnate all'ESAC pari a q.li 191.288 di quote A e q.li 28.712 di quote B, alle altre societa' saccarifere che continuano l'attivita' di trasformazione delle bietole nell'area del Mezzogiorno continentale e, cioe', al Gruppo SFIR e alla Societa' zuccherificio del Molise S.p.a.; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 e' costituito, a partire dalla campagna 1992-93, il Gruppo SFIR, Cesena, tra le societa': SFIR S.p.a., con sede in Cesena, Ponteco zuccheri S.p.a., con sede in Pontelagoscuro, Finanziaria saccarifera italo iberica S.p.a., con sede in Milano, Unione saccarifera emiliana - USE S.p.a., con sede in Milano. La societa' SFIR, quale capofila, gestisce i rapporti con gli organismi preposti al settore bieticolo-saccarifero segnatamente nei confronti dell'AIMA.