IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto 21 aprile 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  97  del 27 aprile 1992, con il quale e' stata disposta
l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% -
1› maggio 1992/1997;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  seconda  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› maggio 1992/1997, da destinare  a  sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  12%  -  1›  maggio  1992/1997, per un importo di L. 4.000
miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95%
ed alle medesime altre condizioni e modalita'  previste  dal  decreto
ministeriale  21  aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 27 aprile 1992.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art.
17  del  predetto  decreto  ministeriale  21 aprile 1992, riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il  1›  novembre ed il 1› maggio di ogni
anno come la prima tranche dei predetti buoni del  Tesoro  poliennali
1› maggio 1992/1997.