IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 21 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1992, con il quale e' stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 maggio 1992/1997; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 maggio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 maggio 1992/1997, per un importo di L. 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95% ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1992. L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel- ative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 aprile 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 novembre ed il 1 maggio di ogni anno come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 maggio 1992/1997.