Con  decreto ministeriale 11 maggio 1992 la riscossione del carico
tributario di L. 541.226.823 dovuto dalla  S.r.l.  Cotto  Bacconi  di
Impruneta,  e'  stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza di finanza di Firenze nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli interessi ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario,
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere   sui   beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea  garanzia  anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione  sara'  revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 la riscossione del  carico
tributario  di L. 390.577.406 dovuto dalla S.r.l. Albanese e De Pace,
con sede in Taranto, e' stata sospesa ai sensi del  terzultimo  comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Taranto  nel provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto ministeriale 11 maggio 1992 la riscossione del carico
tributario di L. 33.164.590  dovuto  dal  sig.  Gabrielli  Renato  di
Ascoli  Piceno,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del  terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno nel provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti  in  essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  del
sopramenzionato  contribuente,  il  quale,  comunque, dovra' prestare
idonea garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.