IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto-legge  21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con
modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48,  ed  in  particolare
l'art.  6-  bis, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a  stabilire  le
caratteristiche  e  le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della
produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6- bis;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  14
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
86  del  12  aprile  1991,  con  il  quale  sono  state  stabilite le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  funzionamento  della  predetta
anagrafe,  modificato  con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e
delle foreste 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 267 del 2 novembre 1991;
  Considerata  l'opportunita'  di  posticipare il termine di scadenza
previsto  dal  decreto  ministeriale  sopracitato  per   l'iscrizione
all'anagrafe,  in modo da consentire una piu' articolata attivita' di
informazione e di chiarimento presso gli operatori;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Al secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale  14  marzo
1991,  come  modificato  dal decreto ministeriale 28 ottobre 1991, la
data del 30 aprile 1992 e' sostituita con la data 30 ottobre 1992.
  2. Al terzo comma dell'art. 4 del  decreto  ministeriale  14  marzo
1991,  come  modificato  dal decreto ministeriale 28 ottobre 1991, il
termine "dall'ottobre 1992", e' sostituito dal  termine  "dall'aprile
1993".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
   Roma, 25 maggio 1992
                                                   Il Ministro: GORIA