LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visti,  in  particolare, l'art. 11, commi 2, 4, 9 e 10, e l'art. 20
della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  disciplinante  la  negoziazione  di  valori
mobiliari  fuori  dei  mercati regolamentati adottato con delibera n.
5552 del 14 novembre 1991;
                              Delibera:
  L'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione  di  valori
mobiliari  fuori  dei  mercati regolamentati adottato con delibera n.
5552 del 14 novembre 1991 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   10   (Negoziazione   di   spezzature).   -   1.   Ai   fini
dell'applicazione  del presente articolo con il termine spezzatura si
intende un  ordine  avente  ad  oggetto  un  quantitativo  di  titoli
inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato regolamentato.
  2.  Le societa' di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio
possono, sino a concorrenza di un lotto minimo, raggruppare i singoli
ordini di cui al comma 1 al fine della loro negoziazione sui  mercati
regolamentati con le modalita' ivi previste.
  3.  Le societa' di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio
possono negoziare gli ordini di  cui  al  comma  1  anche  fuori  dei
mercati  regolamentati  a  condizione che il prezzo applicato ad ogni
singola operazione sia almeno pari:
    a) per i titoli negoziati con il sistema telematico  delle  borse
valori, all'ultimo prezzo di riferimento;
    b) per tutti gli altri titoli, all'ultimo prezzo di listino.
  4.  Le  societa'  di  intermediazione mobiliare possono eseguire le
negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati  anche
in  conto  proprio.  Il  controvalore  di  ogni  singola negoziazione
eseguita in conto proprio non puo' discostarsi oltre  lire  ventimila
da   quello   risultante  dall'applicazione  dei  prezzi  di  cui  al
precedente comma 3.
  5.  La  misura  massima  delle  commissioni   da   applicare   alla
negoziazione  per  conto  terzi  degli  ordini  di  cui al comma 1 e'
fissata come segue:
    a) per l'attivita' di negoziazione, lire ventimila;
    b) per l'attivita' di raccolta di ordini, lire quindicimila.
  6. Fino alla chiusura del mese  borsistico  di  settembre  1992  il
controvalore  di  ogni singola negoziazione eseguita in conto proprio
non  puo'  discostarsi  oltre  lire  settemilacinquecento  da  quello
risultante dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente comma 3.
La  misura  massima  delle commissioni da applicare alla negoziazione
per conto terzi degli ordini di cui al comma 1 e' fissata come segue:
    a) per l'attivita' di negoziazione, lire settemilacinquecento;
    b)   per   l'attivita'    di    raccolta    di    ordini    lire,
settemilacinquecento.
  7.  Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al
regolamento   disciplinante   l'esercizio    delle    attivita'    di
intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387
del 2 luglio 1991".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob  ed  entrera'
in  vigore  a  partire dal primo giorno del mese borsistico di luglio
1992.
   Milano, 13 maggio 1992
                                              Il presidente: BERLANDA