Come e' noto la legge n. 376 dell'8 novembre  1991,  che  e'  stata
peraltro  recepita  dal  nuovo  codice  della  strada,  approvato con
decreto-legge n. 285 del 30 aprile 1992 e pubblicato nel  supplemento
ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, ha
innovato  la disciplina della circolazione dei mezzi d'opera prevede-
ndo che:
   i veicoli qualificati mezzi d'opera sulla carta  di  circolazione,
muniti  di  un  contrassegno attestante il pagamento di un indennizzo
d'usura per un importo  pari  alla  tassa  di  possesso,  quando  non
eccedono  i  limiti dimensionali e di massa stabiliti rispettivamente
dagli articoli 32 e 33 del codice  della  strada,  possono  circolare
liberamente sull'intera rete stradale, salvo divieti specifici;
   gli   stessi   veicoli,   sempreche'  siano  muniti  del  suddetto
contrassegno,  quando,  pur  non  eccedendo  i  limiti   dimensionali
stabiliti   dall'art.  32,  eccedono  i  limiti  di  massa  stabiliti
dall'art. 33, rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa
da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  possono
circolare  unicamente sulle strade, o tratti di esse, non comprese in
appositi elenchi delle strade non percorribili.
  La stessa legge prevede, per la propria attuazione,  la  successiva
emanazione dei seguenti decreti:
    a)   decreto   del  Ministro  dei  trasporti  che  stabilisce  le
caratteristiche  tecnico-costruttive  e  operative  dei  veicoli   da
qualificare mezzi d'opera;
    b)  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dei trasporti e del tesoro, che stabilisce le modalita'  per
il pagamento dell'indennizzo d'usura, istituito dall'art. 10- bis del
codice   della   strada,   e   le  caratteristiche  del  contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e  le  rela-
tive norme per il rilascio;
    c)  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici che emana le norme
per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili  con  i
veicoli  qualificati  mezzi  d'opera  in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 33, e per il loro aggiornamento.
  Ai sensi  dell'art.  4  della  suddetta  legge  n.  376,  la  nuova
disciplina  di  circolazione  dei  veicoli  qualificati mezzi d'opera
entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione  della  legge  e
cioe' il 29 febbraio del corrente anno.
  Successivamente  il  decreto-legge  1 marzo 1992, n. 195, reiterato
con il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, ha  prorogato  l'entrata
in vigore della nuova disciplina al 29 maggio del corrente anno.
  Cio' premesso, essendo stati emanati i decreti di cui ai punti b) e
c),  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 31 marzo
1992, n. 76 e del 18 maggio 1992, n. 114 e nelle more dell'emanazione
del decreto di cui al punto a) e della  pubblicazione  degli  elenchi
delle  strade  non  percorribili, al fine di garantire l'applicazione
della legge n.  376  e  di  tutelare  la  sicurezza  delle  strutture
stradali  e  della  circolazione  di  tutti i veicoli, senza peraltro
penalizzare le categorie interessate alla  circolazione  dei  veicoli
mezzi d'opera, i veicoli gia' oggi qualificati mezzi d'opera ai sensi
e  nei limiti delle disposizioni del Ministero dei trasporti, purche'
muniti   del   contrassegno    comprovante    l'avvenuto    pagamento
dell'indennizzo  d'usura,  stabilito  dal decreto di cui al punto b),
possono  circolare  unicamente  nell'ambito  del regime autorizzativo
vigente per i trasporti eccezionali di cui  all'art.  10  del  codice
della strada.
  Pertanto  i  suddetti  veicoli  quando circolano rientrando entro i
limiti di massa stabiliti dall'art.  33,  oltreche'  entro  i  limiti
dimensionali  stabiliti  dall'art. 32, possono percorrere liberamente
l'intera  rete  stradale,  salvo  divieti  specifici,  mentre  quando
circolano  in  eccedenza  ai  suddetti  limiti di massa, ma entro gli
ulteriori limiti di massa stabiliti dalle disposizioni del  Ministero
dei  trasporti  ed  entro  i  suddetti  limiti  dimensionali, possono
percorrere unicamente le strade per le  quali  sono  in  possesso  di
autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  10 del codice della
strada.
  Le  autorizzazioni  periodiche  gia'  rilasciate,  ai  sensi  della
vigente  disciplina dei trasporti eccezionali, ai veicoli qualificati
mezzi  d'opera  ai  sensi  e  nei  limiti  del  sopracitato   decreto
ministeriale  7  dicembre  1979,  ed  ancora  valide alla data del 29
maggio 1992, sono prorogate sino al  decimo  giorno  successivo  alla
data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle
strade non percorribili, e comunque non oltre il 30  settembre  1992,
ferme  restando  tutte  le limitazioni, temporali e di percorso, e le
condizioni riportate sulle autorizzazioni stesse.
  Gli enti che hanno rilasciato le suddette autorizzazioni  procedono
alla   revoca   ed  al  ritiro  delle  stesse  qualora  sopravvengano
variazioni dello stato di consistenza delle strade, o di circolazione
sulle stesse, che non  consentono  piu'  la  circolazione  dei  mezzi
d'opera in condizioni di sicurezza per se' e per gli altri.
  Qualora  alla data del 30 settembre 1992 non siano stati pubblicati
gli elenchi delle strade  non  percorribili,  i  veicoli  qualificati
mezzi  d'opera,  a  decorrere dal 1 ottobre 1992 ed improrogabilmente
sino al 31 dicembre 1992, non potranno piu' circolare avvalendosi  di
autorizzazioni  prorogate  ai  sensi  di  quanto  disposto  nei punti
precedenti  di  questa  circolare,  ma  unicamente   avvalendosi   di
autorizzazioni   nuove  o  che  gia'  prevedessero,  al  momento  del
rilascio, una data di scadenza successiva al 30 settembre 1992.
  Tale facolta' e' concessa improrogabilmente  sino  al  31  dicembre
1992.  Dal  1  gennaio  1993  si  applicano le disposizioni del nuovo
codice della strada.
  Gli enti proprietari delle strade non possono  pertanto  rilasciare
nuove  autorizzazioni  la  cui scadenza sia successiva al 31 dicembre
1992.
  Ai veicoli qualificati mezzi d'opera, non in possesso alla data del
29 maggio 1992 di  autorizzazione  periodica  alla  circolazione,  si
applica  la  disciplina vigente per i trasporti eccezionali, eccezion
fatta per  il  pagamento  dell'indennizzo  d'usura  che  deve  essere
effettuato con le modalita' previste dal decreto di cui al punto b).
  Analoga  disciplina  si  applica  per  i  veicoli qualificati mezzi
d'opera che pur in possesso di autorizzazioni valevoli alla data  del
29  maggio  1992  debbano  circolare  su  percorsi  diversi da quelli
indicati sulle autorizzazioni medesime.
                                                Il Ministro: PRANDINI