IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  1989  con  il  quale
l'ospedale  S. Martino di Genova e' stato autorizzato al trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria lo-
cale XIII GE4 intesa ad ottenere per l'ospedale S. Martino di  Genova
l'autorizzazione   per  la  ristrutturazione  delle  sale  operatorie
autorizzate con decreto ministeriale 25  gennaio  1989;  l'inclusione
dei seguenti sanitari: Solari dott. Giovanni, Pesce dott. Gian Paolo,
Giacomelli  dott.  Fabio,  Porta dott. Antonio, e il depennamento dei
dottori:  Murialdo  dott.  Antonino,  Ceri   dott.ssa   Anna   Maria,
Castigione dott. Felice;
  Vista  la  relazione  favorevole,  in  data  14  maggio 1991, sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 5 marzo 1992;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le operazioni di trapianto di cornea debbono essere eseguite presso
le  ristrutturate  sale  del  blocco  operatorio  della  divisione di
oculistica.