IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria lo-
cale n. 5 Finalese di Pietra Ligure in data 15 febbraio  1990  intesa
ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita' di
trapianto  di   osso,   cartilagine,   tendini,   strutture   nervose
periferiche  (nervi),  vasi  sanguigni  e  pelle  da cadavere a scopo
terapeutico presso l'unita' sanitaria locale n. 5 Finalese di  Pietra
Ligure;
  Vista  la  relazione  favorevole,  in  data  13  maggio 1991, sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 21 novembre 1991;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'unita'  sanitaria  locale  n.  5  Finalese  di  Pietra  Ligure e'
autorizzata al trapianto di  osso,  cartilagine,  tendini,  strutture
nervose  periferiche  (nervi),  vasi  sanguigni e pelle da cadavere a
scopo terapeutico  prelevati  in  Italia  o  importati  gratuitamente
dall'estero.