IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 18 luglio 1990 e le successive modificazioni ed integrazioni presentata dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera in data 23 gennaio 1992, n. 220211, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel- ative condizioni di polizza, presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova: 1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa revisionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e revisionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 19) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 20) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 21) tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa revisionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 22) tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 23) tariffa di opzione al termine del differimento per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 24) tariffa di opzione al termine del differimento per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 25) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 26) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile; 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1); 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2); 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3); 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6); 33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7); 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8); 35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9); 36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10); 37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11); 38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, a premio unico, su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14) e 15); 39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 42) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1992 Il Ministro: BODRATO