IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  18  luglio  1990  e   le   successive
modificazioni  ed  integrazioni  presentata  dalla  Sun Alliance vita
S.p.a., con sede in Genova,  intesa  ad  ottenere  l'approvazione  di
tariffe  di  assicurazione  sulla vita e delle relative condizioni di
polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera in data 23 gennaio 1992, n. 220211, con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                              Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative  condizioni  di  polizza,  presentate  dalla  Sun Alliance vita
S.p.a., con sede in Genova:
   1) tariffa di assicurazione di capitale differito a  premio  annuo
costante  o  a  premio  annuo rivalutabile, senza controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2) tariffa di assicurazione di capitale differito a  premio  annuo
costante  o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio  unico,
senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  differita,  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   6)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o a premio annuo rivalutabile,  con  controassicurazione  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   7)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   8)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   9)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   10) tariffa di assicurazione di rendita immediata,  per  testa  di
sesso  maschile  o  di  sesso femminile, pagabile in modo certo per i
primi cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a  tasso
tecnico 4%);
   11)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa revisionaria
di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di  sesso  femminile  e  testa
revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e  revisionaria  di sesso maschile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e  revisionaria di sesso femminile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  e di sesso femminile, a premio annuo, con
controassicurazione, da utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
collettiva  aventi  differimenti  inferiori  a cinque anni (tariffa a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  e di sesso femminile, a premio unico, con
controassicurazione, da utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
collettiva  aventi  differimenti  inferiori  a cinque anni (tariffa a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   18) tariffa di opzione, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile,  per  la  conversione del capitale garantito alla scadenza
contrattuale o del valore di riscatto,  al  termine  del  periodo  di
pagamento  dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita
vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico  0%,  3%,
4%);
   19)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  di  riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
rivalutabile  annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque
anni e successivamente vitalizia (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   20)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  di  riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
rivalutabile  annualmente  e pagabile in modo certo per i primi dieci
anni e successivamente vitalizia (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   21)  tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito
alla scadenza contrattuale o  del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso maschile e testa revisionaria  di  sesso  femminile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   22)  tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito
alla scadenza contrattuale o  del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso femminile e testa revisionaria  di  sesso  maschile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   23)  tariffa  di  opzione al termine del differimento per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   24)  tariffa  di  opzione al termine del differimento per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   25)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   26)  coefficienti  per la conversione della rendita corrisposta al
termine del differimento da semestrale ad  annuale  o  trimestrale  o
mensile;
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile di cui  al  precedente  punto
1);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  0%,  3%,  4%, con controassicurazione, a premio annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile di cui  al  precedente  punto
2);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico,
di cui al precedente punto 3);
   30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di
cui al precedente punto 4);
   31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a
premio annuo costante ed a  premio  annuo  rivalutabile,  di  cui  al
precedente punto 5);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 6);
   33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a
premio unico, di cui al precedente punto 7);
   34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  0%,  3%, 4%, con controassicurazione, a
premio unico, di cui al precedente punto 8);
   35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa  di  sesso
maschile  o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al
precedente punto 9);
   36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 10);
   37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per  i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 11);
   38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata, a premio  unico,  su
un  gruppo  di  due  teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14) e
15);
   39)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   40) condizioni di polizza regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  adottare  in  contratti  individuali  di assicurazione di
capitale differito o di rendita vitalizia differita, a  premio  annuo
rivalutabile,   allorquando   il   premio  annuo  corrisposto  supera
l'importo di L. 700.000;
   41) condizioni di polizza regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  adottare  in  contratti  individuali  di assicurazione di
capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio  unico,
allorquando  il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di L.
5.000.000;
   42) condizioni generali di polizza per  assicurazioni  di  rendita
vitalizia immediata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO