IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista   la   domanda  in  data  18  luglio  1990  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni  presentata  dalla  Sun  Alliance  vita
S.p.a.,  con  sede  in  Genova,  intesa ad ottenere l'approvazione di
tariffe di assicurazione sulla vita e delle  relative  condizioni  di
polizza;
  Vista  la  lettera  n.  221114  del  2  aprile  1992,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative condizioni speciali, presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a.,
con sede in Genova:
   1) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per solo caso  di
morte;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio
annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
   5) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
capitale  crescente  annualmente  del  10%  dell'importo  iniziale, a
premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tassi  di  premio  unico  di  inventario  da utilizzare per il
calcolo del valore di riduzione delle tariffe di cui ai  punti  3)  e
5);
   8)  condizioni  di  polizza  regolanti le assicurazioni sulla vita
assunte senza visita medica;
   9) condizioni speciali di polizza da  applicare  ad  assicurazioni
sulla vita stipulate da dipendenti o agenti;
   10)    condizioni   generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione finanziaria a premio annuo;
   11) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;
   12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 11);
   13) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico;
   14)  condizioni  speciali di polizza comprensive delle clausole di
rivalutazione, della tariffa di cui al punto 13);
   15) condizioni di polizza regolanti l'applicabilita'  a  contratti
emessi  in forma collettiva delle tariffe di assicurazione temporanea
per il caso di morte o per il caso  di  morte  e  di  invalidita'  (a
premio  annuo  o  unico),  di  capitale o di rendita certa in caso di
premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali;
   16) condizioni di applicazione alle collettive vita  non  di  puro
rischio  delle  tariffe  approvate  per  le assicurazioni individuali
sulla vita.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO