IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti norme per la pesca dei molluschi bivalvi; Considerata la necessita' di una disciplina organica e completa delle norme che regolano il settore della pesca dei molluschi bivalvi con i diversi attrezzi; Considerato che al fine di avviare la gestione della risorsa che sempre piu' tende ad essere sfruttata occorre sensibilizzare ed indirizzare i pescatori al razionale prelievo di essa impedendo altresi' la conflittualita' con altre categorie di pescatori; Atteso inoltre la necessita' e l'opportunita' di uniformare le caratteristiche delle navi e delle attrezzature abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi ad un modello di riferimento idoneo a tale tipo di pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione, che hanno reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dalle reti a traino. 2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione.