IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  ottobre  1985  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  riguardanti  norme  per la pesca dei
molluschi bivalvi;
  Considerata la necessita' di una  disciplina  organica  e  completa
delle norme che regolano il settore della pesca dei molluschi bivalvi
con i diversi attrezzi;
  Considerato  che  al  fine di avviare la gestione della risorsa che
sempre piu' tende  ad  essere  sfruttata  occorre  sensibilizzare  ed
indirizzare  i  pescatori  al  razionale  prelievo  di essa impedendo
altresi' la conflittualita' con altre categorie di pescatori;
  Atteso inoltre la necessita'  e  l'opportunita'  di  uniformare  le
caratteristiche  delle navi e delle attrezzature abilitate alla pesca
dei molluschi bivalvi ad un modello di riferimento idoneo a tale tipo
di pesca;
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
ed  il  Comitato nazionale di gestione, che hanno reso all'unanimita'
parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei
molluschi bivalvi con attrezzi diversi dalle reti a traino.
  2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto  speciale  per
la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del
mare territoriale prospiciente ciascuna regione.