IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  l'art.  83 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327,  che  attribuisce  al  Ministro  della
marina  mercantile  il  potere  di  limitare o vietare, per motivi di
ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili  nel  mare
territoriale;
  Visto  il proprio decreto 17 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del  25  maggio  1991,  concernente  il  divieto  di
transito   e   sosta  delle  navi  nelle  acque  circostanti  l'isola
dell'Asinara;
  Vista la legge n. 41/1982;
  Considerato che la prefettura di Sassari ha  chiesto  di  concedere
una  deroga  ai divieti di avvicinamento all'isola dell'Asinara posti
dal predetto decreto a favore dei pescatori di Stintino;
  Considerato che i pescatori professionali di  Stintino,  avendo  in
dotazione  piccole  unita'  abilitate alla pesca costiera locale, non
hanno la possibilita' di potersi spingere in altre zone di mare;
  Considerato che una parte rilevante dell'economia  di  Stintino  si
sostiene sull'attivita' di pesca;
  Visti  i  pareri  favorevoli espressi dalla capitaneria di porto di
Porto Torres, dalla direzione della casa di reclusione  dell'Asinara,
dalla questura di Sassari, dalla 15a legione della Guardia di finanza
- Comando gruppo di Sassari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  pescatori  professionisti iscritti presso la cooperativa dei
pescatori  di  Stintino,  esercenti  la  piccola  pesca  con   unita'
abilitate  alla  pesca costiera locale, possono esercitare la propria
attivita' nei  banchi  tradizionali,  posti  all'interno  della  zona
vietata  con  il  decreto  ministeriale  17  maggio  1991 in premessa
citato, purche' mantengano una distanza di  almeno  150  metri  dalla
costa.