IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale; Visto il proprio decreto 17 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1991, concernente il divieto di transito e sosta delle navi nelle acque circostanti l'isola dell'Asinara; Vista la legge n. 41/1982; Considerato che la prefettura di Sassari ha chiesto di concedere una deroga ai divieti di avvicinamento all'isola dell'Asinara posti dal predetto decreto a favore dei pescatori di Stintino; Considerato che i pescatori professionali di Stintino, avendo in dotazione piccole unita' abilitate alla pesca costiera locale, non hanno la possibilita' di potersi spingere in altre zone di mare; Considerato che una parte rilevante dell'economia di Stintino si sostiene sull'attivita' di pesca; Visti i pareri favorevoli espressi dalla capitaneria di porto di Porto Torres, dalla direzione della casa di reclusione dell'Asinara, dalla questura di Sassari, dalla 15a legione della Guardia di finanza - Comando gruppo di Sassari; Decreta: Art. 1. 1. I pescatori professionisti iscritti presso la cooperativa dei pescatori di Stintino, esercenti la piccola pesca con unita' abilitate alla pesca costiera locale, possono esercitare la propria attivita' nei banchi tradizionali, posti all'interno della zona vietata con il decreto ministeriale 17 maggio 1991 in premessa citato, purche' mantengano una distanza di almeno 150 metri dalla costa.