IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina; Vista l'ordinanza 4 ottobre 1991 concernente il piano di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa essudativa bovina; Considerato l'accertamento di focolai di pleuropolmonite contagiosa bovina in allevamenti di alcune regioni italiane; Ritenuto opportuno dettare norme intese a disciplinare lo spostamento interregionale dei bovini al fine di esercitare un piu' efficace controllo sanitario sugli spostamenti dei bovini per la profilassi e la lotta contro la malattia; Ordina: Art. 1. 1. I bovini da trasportare, a qualsiasi titolo e con qualunque automezzo, con destinazione fuori del territorio delle regioni o delle province autonome in cui ha sede l'allevamento di provenienza degli stessi animali, devono essere sottoposti alla visita veterinaria prima del carico da parte del veterinario ufficiale della unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. La visita veterinaria dei bovini di cui al primo comma deve essere integrata dal controllo sanitario sull'intero allevamento. 3. Il veterinario ufficiale incaricato della visita deve, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione sanitaria a tergo del modello 4, previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa. 4. L'esito favorevole del controllo sull'allevamento, deve essere attestato dal veterinario ufficiale a tergo della dichiarazione di provenienza modello 4. 5. Nel caso degli animali in partenza dai mercati bestiame, fiere o mostre e destinati a regioni diverse da quelle ove hanno sede i citati concentramenti, la dichiarazione di cui al terzo comma del presente articolo e' redatta dal veterinario ufficiale competente, limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato o altro concentramento. 6. Oltre alle attestazioni di cui ai precedenti commi, il modello 4 deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare esattamente il proprietario o detentore, l'allevamento di origine o provenienza e i contrassegni di identificazione degli animali. I bovini da trasportare devono essere identificati con i contrassegni di cui ai decreti ministeriali 1 giugno 1968 e 3 giugno 1968 o con altri contrassegni ufficiali. Nel caso di bovini privi dei suddetti contrassegni o per i quali l'identificazione ufficiale non e' prevista, tali animali devono essere marcati, prima dello spostamento, con marca auricolare riportante: a) le ultime tre cifre del codice Istat riferite al comune ove ha sede l'allevamento; b) la sigla della provincia; c) il numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dalla unita' sanitaria locale competente per territorio; in tal caso l'obbligo della identificazione decorre dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. 7. L'attestazione sanitaria di cui al modello 4 ha validita' due giorni a decorrere dal rilascio. 8. Per i bovini sottoposti a controllo sierologico nei confronti della pleuropolmonite contagiosa bovina, deve essere riportato sul modello 4 anche l'esito e la data del controllo.