IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio  1968,  n.  34,  sulla  profilassi  delle
malattie infettive e diffusive degli animali;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto 27  giugno  1991,  n.  248,  recante  disposizioni
urgenti    di    polizia   veterinaria   per   l'eradicazione   della
pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina;
  Vista  l'ordinanza  4  ottobre  1991  concernente   il   piano   di
eradicazione della pleuropolmonite contagiosa essudativa bovina;
  Considerato l'accertamento di focolai di pleuropolmonite contagiosa
bovina in allevamenti di alcune regioni italiane;
  Ritenuto   opportuno   dettare   norme  intese  a  disciplinare  lo
spostamento interregionale dei bovini al fine di esercitare  un  piu'
efficace  controllo  sanitario  sugli  spostamenti  dei bovini per la
profilassi e la lotta contro la malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I bovini da trasportare, a  qualsiasi  titolo  e  con  qualunque
automezzo,  con  destinazione  fuori  del  territorio delle regioni o
delle province autonome in cui ha sede l'allevamento  di  provenienza
degli   stessi   animali,   devono   essere  sottoposti  alla  visita
veterinaria prima del carico da parte del veterinario ufficiale della
unita' sanitaria locale competente per territorio.
  2. La visita veterinaria dei bovini di  cui  al  primo  comma  deve
essere integrata dal controllo sanitario sull'intero allevamento.
  3.  Il  veterinario  ufficiale  incaricato  della  visita  deve,  a
conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione
sanitaria a tergo del modello 4, previsto dal vigente regolamento  di
polizia veterinaria, citato in premessa.
  4.  L'esito  favorevole del controllo sull'allevamento, deve essere
attestato dal veterinario ufficiale a tergo  della  dichiarazione  di
provenienza modello 4.
  5. Nel caso degli animali in partenza dai mercati bestiame, fiere o
mostre  e  destinati  a  regioni  diverse  da quelle ove hanno sede i
citati concentramenti, la dichiarazione di cui  al  terzo  comma  del
presente  articolo  e'  redatta dal veterinario ufficiale competente,
limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente  dal
mercato o altro concentramento.
  6. Oltre alle attestazioni di cui ai precedenti commi, il modello 4
deve   contenere   tutti   gli  elementi  necessari  per  individuare
esattamente il proprietario o detentore, l'allevamento di  origine  o
provenienza  e  i  contrassegni  di  identificazione degli animali. I
bovini da trasportare devono essere identificati con  i  contrassegni
di  cui  ai  decreti ministeriali 1 giugno 1968 e 3 giugno 1968 o con
altri contrassegni ufficiali. Nel caso di bovini privi  dei  suddetti
contrassegni  o  per  i  quali  l'identificazione  ufficiale  non  e'
prevista,  tali  animali   devono   essere   marcati,   prima   dello
spostamento, con marca auricolare riportante:
    a) le ultime tre cifre del codice Istat riferite al comune ove ha
sede l'allevamento;
    b) la sigla della provincia;
    c)  il  numero  progressivo  assegnato  all'allevamento  su  base
comunale dalla unita' sanitaria locale competente per territorio;  in
tal    caso    l'obbligo    della    identificazione    decorre   dal
quarantacinquesimo  giorno   dalla   pubblicazione   della   presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
  7.  L'attestazione  sanitaria  di cui al modello 4 ha validita' due
giorni a decorrere dal rilascio.
  8. Per i bovini sottoposti a controllo  sierologico  nei  confronti
della  pleuropolmonite  contagiosa  bovina, deve essere riportato sul
modello 4 anche l'esito e la data del controllo.