Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  12  luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione  del
vino  a  denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre
1990  (Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  1990), propone la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della  produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
  della denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano"
   Si propone  la  modifica  del  testo  dell'art.  6  con  il  testo
seguente:
   "Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
'Torgiano', all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    limpidezza: brillante;
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, delicato;
    sapore: asciutto, armonico di giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 3 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E' facolta' del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto".