Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1990), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. -------------------------------------------------------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano" Si propone la modifica del testo dell'art. 6 con il testo seguente: "Il vino a denominazione di origine controllata e garantita 'Torgiano', all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: rosso rubino; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, armonico di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 3 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto".