IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 febbraio 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota del 23 ottobre 1991, n. 8753;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone
giuridiche, che presentino all'amministrazione  istanze  tendenti  ad
ottenere  provvedimenti che pressuppongono l'accertamento o l'assenza
di stati, fatti o qualita'  indicati  al  comma  2,  in  luogo  della
esibizione  della  prescritta  documentazione,  possono  rendere  una
dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel  testo  dell'istanza,
purche'   quest'ultima,  o  la  dichiarazione  separata,  rechino  la
sottoscrizione autenticata  da  un  notaio,  cancelliere,  segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
  2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 puo' riguardare i
seguenti stati, fatti o qualita':
    a)  l'inesistenza  delle  cause di ineleggibilita' e di decadenza
relative  all'ufficio  di  amministratore   di   societa',   indicate
nell'art. 2382 del codice civile o in altre leggi speciali;
    b)  l'iscrizione  nel registro delle ditte tenuto dalle camere di
commercio;
    c) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio  tenuto
dalle camere di commercio;
    d) la qualita' di legale rappresentante di societa' commerciali;
    e)  l'assenza,  sia  a  carico di imprenditori individuali che di
societa' commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di  proce-
dure equivalenti secondo legislazioni straniere;
    f)  lo  stato  di  incensuratezza  o  l'assenza  di  condanne per
determinati reati;
    g)  l'assenza  di  procedure  dirette  ad  irrogare   misure   di
prevenzione della criminalita';
    h)  l'assolvimento  degli  obblighi contributivi, assistenziali e
previdenziali nascenti dalla qualita' di datore di lavoro;
    i) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti
dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;
    l) lo stato di disoccupazione;
    m) la qualita' di invalido e tipo  o  grado  o  classe  o  natura
dell'invalidita',  nonche' l'iscrizione negli elenchi degli invalidi;
i soggetti,  persone  fisiche  o  legali  rappresentanti  di  persone
giuridiche,  che  presentino  all'amministrazione istanze tendenti ad
ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento  o  l'assenza
dei  suddetti  stati,  fatti  e qualita', possono rendere la relativa
dichiarazione, anche nel testo dell'istanza, purche' quest'ultima,  o
la  dichiarazione  separata, rechino la sottoscrizione autenticata da
un notaio,  cancelliere,  segretario  comunale  o  altro  funzionario
incaricato dal sindaco.
  3.  L'autenticazione  della  dichiarazione  o  della  domanda viene
effettuata, a richiesta degli interessati, dal funzionario incaricato
di ricevere la documentazione.
  4. Della facolta' indicata nei precedenti commi viene data  notizia
al  pubblico  nei  bandi o negli altri atti generali che prevedano la
presentazione di domande; ovvero nelle istruzioni sulle modalita'  di
compilazione  delle  domande  dirette  alla instaurazione delle varie
pratiche, che l'amministrazione diffonde o pone  a  disposizione  del
pubblico mediante avvisi o stampati.
  5.  Gli  impiegati  che  ricevono  istanze  o  documenti presentati
direttamente all'amministrazione, quando rilevano che  l'istanza  non
e'   corredata   dalla   documentazione  necessaria,  oppure  che  la
dichiarazione sostitutiva prevista dai precedenti  commi  o  resa  ai
sensi  dell'art.  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, manca della
sottoscrizione  o  della  relativa   autenticazione,   avvertono   il
presentatore  della  irregolarita'  e  della  facolta'  prevista  dal
precedente comma 2.
  6. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualita' indicati
al comma 1 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima
di emettere il provvedimento a lui favorevole.
  7.  L'invito  a  produrre  la  documentazione  e'  effettuato   per
iscritto,   individualmente  e  personalmente,  agli  interessati,  e
contiene l'assegnazione di un termine adeguato, in relazione ai tempi
normalmente occorrenti per l'acquisizione,  al  luogo  dove  essa  va
acquisita  o  alla  residenza del soggetto onerato, per la produzione
della documentazione stessa. Nel caso di  provvedimenti  plurimi,  il
termine  e' uguale per tutti gli interessati, e tiene conto dei tempi
massimi presumibilmente occorrenti.
  8. L'invito indicato nel comma precedente  contiene  l'avvertimento
che,  in  caso  di  inosservanza  anche  parziale,  il  provvedimento
favorevole all'interessato non potra' essere emesso.
  9. Quando gli interessati risiedano nel  comune  sede  dell'ufficio
dove la documentazione deve essere presentata o nei comuni limitrofi,
l'amministrazione  ha  facolta'  di  avvertirli  che  la decadenza si
verifichera' anche  nel  caso  che  la  documentazione,  tardivamente
pervenuta,  sia  stata  spedita  per mezzo del servizio postale prima
della  scadenza  del  termine;  negli  altri  casi,  ha  facolta'  di
stabilire  che  si  considerino  tempestivamente prodotti i documenti
spediti per mezzo del servizio postale entro un determinato  termine,
anteriore a quello fissato per la presentazione dei documenti. Quando
l'amministrazione  non  si  avvalga  di tali facolta', i documenti si
considerano prodotti tempestivamente quando, entro il termine fissato
per la loro presentazione, siano stati spediti per mezzo del servizio
postale.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I
          regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono
          per  quali  fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli
          indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta
          documentazione, una dichiarazione sostitutiva  sottoscritta
          dall'interessato  e  autenticata  con  le  modalita' di cui
          all'art. 20 (v. successiva nota  all'art.  1,  n.d.r.).  In
          tali  casi  la normale documentazione sara' successivamente
          esibita dall'interessato a richiesta  dell'amministrazione,
          prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
             I   regolamenti  di  cui  al  primo  comma  stabiliscono
          altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente  il  termine
          per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
          irregolare  o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove
          occorra,  per  la  rettifica  della  dichiarazione  la  cui
          irregolarita' attenga ad elementi non essenziali".
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  15/1968 e'
          riportato in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            Note all'art. 1:
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2382  del  codice
          civile:
             "Art.  2382  (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato dec-
          ade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,   il
          fallito  o  chi e' stato condannato ad una pena che importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge n. 15/1968 gia'
          citata (si veda in nota al titolo) e' il seguente:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione delle normali certificazioni.
             La   sottoscrizione   delle  dichiarazioni  deve  essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
             Si trascrive,  inoltre,  il  testo  dell'art.  20  della
          medesima legge, soprarichiamato:
             "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita' di identificazione, la data  ed  il  luogo  della
          autenticazione,  il  proprio  nome  e cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli  intermedi  e'  sufficiente che il pubblico ufficiale
          aggiunga la propria firma".