IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  804/68 del Consiglio del 27 giugno
1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune  dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  985/68 del Consiglio del 15 luglio
1968, e successive modifiche, che stabilisce le  norme  generali  che
disciplinano  le  misure  d'intervento  sul mercato del burro e della
crema di latte;
  Visto il  regolamento  CEE  n.  570/88  della  Commissione  del  16
febbraio  1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla
concessione di un aiuto al burro ed al  burro  concentrato  destinati
alla  fabbricazione  di  prodotti  della  pasticceria, di gelati e di
altri prodotti alimentari, modificato da ultimo dal  regolamento  CEE
n. 124/92;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  569/88  della  Commissione  del 16
febbraio  che  stabilisce  modalita'  comuni   di   controllo   delle
utilizzazioni   e   della   destinazione   di   prodotti  provenienti
dall'intervento;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 maggio 1988, n. 179, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1988 e la circolare n. 5
del 20 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio  1991,  concernenti  l'applicazione  del  regolamento  CEE  n.
570/88;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art.
4, terzo comma, che consente al  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste    di    adottare,   con   proprio   decreto,   provvedimenti
amministrativi direttamente conseguenti ai regolamenti emanati  dalla
Comunita' economica europea in materia di politica agraria;
  Considerato  che  il regolamento CEE n. 570/88 ha subito importanti
modifiche ed e' pertanto opportuno emanare nuove prescrizioni  appli-
cative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato
"regolamento", e' messo in  vendita,  con  la  procedura  della  gara
permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad
essere   utilizzato   per   la   fabbricazione   dei  prodotti  della
pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.
  2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura:
    a) al burro di  mercato  classificato  nei  Paesi  comunitari  di
produzione secondo quanto prescritto all'art. 1, paragrafo 3, lettera
b),   del  regolamento  CEE  n.  985/68  e  il  cui  imballaggio  sia
contrassegnato in conformita';
    b) al burro concentrato, prodotto con burro o crema, che possiede
i requisiti fissati all'allegato IV del "regolamento";
    c) alla crema di latte che possiede i requisiti previsti all'art.
1,  secondo  comma,  lettera c), del "regolamento" e viene utilizzata
conformemente alle disposizioni del medesimo.
  3. Il  burro,  il  burro  concentrato  e  la  crema  di  latte  che
usufruiscono  di  una  riduzione di prezzo o di un aiuto ai sensi del
"regolamento" debbono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi,
se  del  caso,  i  prodotti  intermedi  di   cui   all'art.   9   del
"regolamento", nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del medesimo.
  4.  A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento", la crema di
latte, il burro e il burro concentrato di  cui  al  comma  precedente
devono essere utilizzati:
    a)   previa   aggiunta  dei  rivelatori  prescritti  all'art.  6,
paragrafo 1, del "regolamento":
    durante  la  fabbricazione  del  burro   concentrato   effettuata
conformemente alle disposizioni del "regolamento";
    nel burro allo stato in cui si trova;
    nella crema di latte;
    b) oppure, limitatamente al burro e al burro concentrato ottenuto
conformemente  alle disposizioni del "regolamento", senza aggiunta di
rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono  essere  utilizzati
almeno   i   quantitativi   indicati  all'art.  3,  lettera  b),  del
"regolamento".