IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 10 ottobre 1991 in merito all'ordinamento didattico
del  corso  di  diploma  universitario  per  tecnico  di  laboratorio
biomedico;
  Udito  il parere dell'Associazione nazionale tecnici di laboratorio
- A.N.Te.L. espresso in data 16 ottobre 1991;
  Udito il parere dell'Associazione italiana tecnici  di  laboratorio
biomedico - A.I.T.E.L.A.B. espresso in data 8 novembre 1991;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere alla  tabella
XXXIX  del  medesimo  la tabella XXXIX- bis, relativa al corso di di-
ploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  la  facolta'  di  medicina e chirurgia puo' rilasciare il
predetto diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.
  Dopo la tabella XXXIX, annessa al citato decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, e' aggiunta  la  tabella  XXXIX-  bis  relativa  al  diploma
universitario per tecnico di laboratorio biomedico.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
 Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 7 Universita' e ricerca, foglio n. 284