IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  rafforzare  gli
strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei  confronti
della criminalita' organizzata, intervenendo in materia  di  processo
penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione
di coloro che collaborano  e  reati  contro  l'amministrazione  della
giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Testimonianza indiretta. Falso testimone 
  1. In fine al comma 1 dell'articolo 195  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente  periodo:  "Tuttavia,  se  le  persone
risiedono all'estero, il giudice dispone che esse  siano  chiamate  a
deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura  penale  e'
soppresso.