IL MINISTRO DELLA DIFESA Visti gli articoli 12 e 13 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate; Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche al predetto regolamento; Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 241 del 20 gennaio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 18 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. Lo stato maggiore della Marina ha la facolta' di: - stabilire le aliquote percentuali degli specifici titoli di stu- dio che danno accesso ai Corpi di cui all'art. 17; - riservare posti: nel Corpo di stato maggiore ed in quello delle capitanerie di porto ai giovani diplomati che avanzino domanda di essere ammessi, successivamente alla nomina a guardiamarina di complemento, ai corsi di pilotaggio aereo e che risultino in possesso della specifica idoneita' al volo. (L'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo comporta, ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e successive modificazioni, il vincolo di sottoscrivere una ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi stessi); nei Corpi nei quali e' previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico ai diplomati provenienti dal collegio navale "F. Morosini" di Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al concorso: nel Corpo di stato maggiore ad ex allievi che abbiano completato la prima classe del corso normale (esami esclusi) nel predetto Corpo purche' non espulsi dalla Accademia navale".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 12 e dell'art. 13 della legge n. 958/1986: "Art. 12, primo comma. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche' i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare". "Art. 13. - In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e' stabilita con decreto del Ministro della difesa". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.M. n. 62/1988 e' il seguente: "Art. 17. - 1. I corsi AUC sono tenuti presso l'Accademia navale nel numero e alle date stabilite dallo stato maggiore della Marina militare. I predetti corsi si distinguono in corsi per laureati e per diplomati e sono svolti per ciascuno dei seguenti Corpi: stato maggiore; genio navale; armi navali; commissariato; capitanerie di porto; sanitario (riservato esclusivamente ai laureati). 2. La durata dei corsi AUC per laureati e diplomati e' di massima di 12 settimane". - La legge n. 249/1963 concerne il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina.