IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Visti gli articoli 12 e 13 della legge 24 dicembre  1986,  n.  958,
recante norme sul servizio militare di leva e  sulla  ferma  di  leva
prolungata; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di  complemento  nonche'
la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre  Forze
armate; 
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  alcune   modifiche   al
predetto regolamento; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988, con nota n. 241 del 20 gennaio 1992; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'art. 18 del regolamento approvato con decreto ministeriale  11
febbraio 1988, n. 62, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 18. - 1. Lo stato maggiore della Marina ha la facolta' di: 
   - stabilire le aliquote percentuali degli specifici titoli di stu-
dio che danno accesso ai Corpi di cui all'art. 17; 
   - riservare posti: 
    nel Corpo di stato maggiore ed in  quello  delle  capitanerie  di
porto ai giovani diplomati che avanzino domanda  di  essere  ammessi,
successivamente alla nomina a guardiamarina di complemento, ai  corsi
di pilotaggio aereo e  che  risultino  in  possesso  della  specifica
idoneita'  al  volo.  (L'ammissione  ai  corsi  di  pilotaggio  aereo
comporta, ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e successive
modificazioni, il vincolo di sottoscrivere una  ferma  volontaria  di
anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi stessi); 
    nei Corpi nei quali e' previsto il  titolo  di  studio  di  liceo
classico o scientifico ai diplomati provenienti dal  collegio  navale
"F. Morosini" di Venezia che abbiano superato le  previste  prove  di
ammissione al concorso: 
    nel Corpo di stato maggiore ad ex allievi che abbiano  completato
la prima classe del corso normale (esami esclusi) nel predetto  Corpo
purche' non espulsi dalla Accademia navale". 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive il testo del primo comma dell'art. 12 e
          dell'art.  13 della legge n. 958/1986:
             "Art. 12, primo comma. - Entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, e' emanato con
          decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e
          le  modalita'  per  l'arruolamento   degli   ufficiali   di
          complemento  delle  tre Forze armate, che deve indicare, in
          particolare, i titoli di studio richiesti per  l'ammissione
          ai diversi corsi, nonche' i requisiti somatico-funzionali e
          psico-attitudinali   necessari   anche  in  relazione  agli
          incarichi da espletare".
             "Art. 13. - In relazione  alle  specifiche  esigenze  di
          ciascuna   Forza   armata,  la  durata  dei  corsi  allievi
          ufficiali  di  complemento  delle  tre  Forze   armate   e'
          stabilita con decreto del Ministro della difesa".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 17 del regolamento approvato con
          D.M. n.  62/1988 e' il seguente:
             "Art.  17.  -  1.  I  corsi  AUC  sono   tenuti   presso
          l'Accademia  navale  nel numero e alle date stabilite dallo
          stato maggiore della Marina militare.
             I predetti corsi si distinguono in corsi per laureati  e
          per  diplomati  e  sono  svolti  per  ciascuno dei seguenti
          Corpi:
              stato maggiore;
              genio navale;
              armi navali;
              commissariato;
              capitanerie di porto;
              sanitario (riservato esclusivamente ai laureati).
             2. La durata dei corsi AUC per laureati e  diplomati  e'
          di massima di 12 settimane".
             -  La  legge  n. 249/1963 concerne il reclutamento degli
          ufficiali piloti di complemento della Marina.