IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992, concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Viste le ordinanze n. 2057/FPC e n. 2063/FPC in data 21 e 29 dicembre 1990, rispettivamente pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991, concernenti sospensioni di taluni termini in favore di cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991; Vista l'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1991, con la quale le sospensioni disposte con la sopracitata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1991; Vista l'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991 con la quale sono state da ultimo prorogate, fino al 30 giugno 1992, le sospensioni di termini di cui alle sopracitate ordinanze; Viste le richieste pervenute da parte di professionisti, operatori economici ed ordini professionali delle zone colpite concernenti, tra l'altro, chiarimenti circa la operativita' della sospensione dei termini di cui all'art. 1, comma 1, della sopracitata ordinanza n. 2198/FPC per i termini di scadenza previsti per la presentazione delle dichiarazioni ed istanze di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6 e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e per i versamenti in unica soluzione o della prima rata relativa alle predette istanze e dichiarazioni, nonche' la possibile autorizzazione ad un periodo di moratoria ai fini della registrazione delle scritture contabili di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in relazione alle operazioni poste in essere nel periodo di sospensione previsto nella ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991; Ravvisata l'opportunita' di accedere alle predette richieste al fine di consentire la preventiva soluzione di diffuse incertezze in- terpretative pregiudizievoli per la certezza dei rapporti giuridici e causa possibile di contenziosi in materia tributaria; Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze; Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1990, rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina; Dispone: Art. 1. La sospensione dei termini di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, opera anche per i termini di scadenza previsti per la presentazione delle dichiarazioni ed istanze di cui agli articoli 32, comma 2, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 55, comma 6, 57, comma 6, 62- bis e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' per i versamenti in unica soluzione o della prima rata relativi alle dichiarazioni ed istanze predette.