IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992, concernente la delega del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Viste  le  ordinanze  n.  2057/FPC  e  n.  2063/FPC in data 21 e 29
dicembre 1990, rispettivamente pubblicate, nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  299  del  24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991, concernenti
sospensioni di taluni termini in  favore  di  cittadini  colpiti  dal
sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
gennaio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1991;
  Vista l'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  28  giugno  1991,  con la quale le
sospensioni disposte con la sopracitata ordinanza n. 2057/FPC del  21
dicembre 1990 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1991;
  Vista l'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  28 dicembre 1991 con la quale sono
state da ultimo prorogate, fino al 30 giugno 1992, le sospensioni  di
termini di cui alle sopracitate ordinanze;
  Viste  le richieste pervenute da parte di professionisti, operatori
economici ed ordini professionali delle zone colpite concernenti, tra
l'altro, chiarimenti circa  la  operativita'  della  sospensione  dei
termini  di  cui  all'art. 1, comma 1, della sopracitata ordinanza n.
2198/FPC per i termini di  scadenza  previsti  per  la  presentazione
delle  dichiarazioni ed istanze di cui agli articoli 45, comma 1, 46,
comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6 e  63,  comma  2,  della  legge  30
dicembre  1991,  n. 413 e per i versamenti in unica soluzione o della
prima rata relativa alle predette istanze e dichiarazioni, nonche' la
possibile autorizzazione ad un periodo di  moratoria  ai  fini  della
registrazione  delle  scritture  contabili  di  cui  all'art.  22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  in  relazione  alle  operazioni  poste in
essere  nel  periodo  di  sospensione  previsto  nella  ordinanza  n.
2198/FPC del 27 dicembre 1991;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  accedere  alle predette richieste al
fine di consentire la preventiva soluzione di diffuse incertezze  in-
terpretative pregiudizievoli per la certezza dei rapporti giuridici e
causa possibile di contenziosi in materia tributaria;
  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze;
  Acquisito  l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21
dicembre 1990, rispetto al quale il  presente  provvedimento  esplica
funzione di integrazione necessaria della disciplina;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   sospensione   dei   termini   di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, opera  anche  per  i
termini di scadenza previsti per la presentazione delle dichiarazioni
ed  istanze  di cui agli articoli 32, comma 2, 45, comma 1, 46, comma
1, 51, comma 1, 55, comma 6, 57, comma 6, 62-  bis  e  63,  comma  2,
della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, nonche' per i versamenti in
unica soluzione o della prima rata  relativi  alle  dichiarazioni  ed
istanze predette.